Cassazione Penale, Ordinanza n. 36062/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 7 luglio 2026 della Corte di appello di Genova, che, all’esito del concordato in appello previsto dall’art. 599-bis c.p.p. e dopo la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, gli aveva applicato la pena concordata di otto mesi di reclusione per furto aggravato. Con l’unico motivo ha denunciato violazione degli artt. 133 c.p., 125 e 129 c.p.p. e carenza di motivazione, lamentando l’omessa pronuncia di proscioglimento e l’insufficiente motivazione sulla pena. La Cassazione ha rilevato che le censure investivano questioni precluse dalla rinuncia ai motivi di appello e che il motivo era inoltre generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato de plano. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. né sulla determinazione della pena concordata quando tali questioni non siano rimaste devolute. La rinuncia ai motivi d’appello produce una preclusione che si riflette anche nel giudizio di legittimità e rende inammissibili le censure relative ai capi divenuti definitivi, salvo l’ipotesi di pena illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di applicazione della pena concordata, non è tenuto a motivare in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché, in forza dell’effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di impugnazione, la rinuncia ai motivi di appello comporta che la cognizione del giudice resti circoscritta ai soli motivi non rinunciati ovvero a quelli sui quali non sia intervenuto l’accordo tra le parti.
Nel concordato in appello, il giudice decide nei limiti dei motivi rimasti devoluti; la rinuncia agli altri motivi esclude che debba pronunciarsi sulle relative questioni, inclusi il proscioglimento e il trattamento sanzionatorio concordato.
Il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di applicazione della pena concordata, non è tenuto a motivare in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché, in forza dell’effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di impugnazione, la rinuncia ai motivi di appello comporta che la cognizione del giudice resti circoscritta ai soli motivi non rinunciati ovvero a quelli sui quali non sia intervenuto l’accordo tra le parti.
Nel concordato in appello, la mancata pronuncia sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non richiede una specifica motivazione quando la questione non è rimasta devoluta al giudice per effetto della rinuncia ai motivi.
Essa determina, infatti, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riferimento ai capi interessati dalla rinuncia e comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione proposta su questioni ormai definitivamente precluse.
La rinuncia all’impugnazione sui capi interessati ne determina il passaggio in giudicato e preclude la proposizione di successive censure su quelle questioni.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Essa determina, infatti, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riferimento ai capi interessati dalla rinuncia e comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione proposta su questioni ormai definitivamente precluse.
È inammissibile l’impugnazione proposta su questioni definitivamente precluse dalla rinuncia ai motivi e dal conseguente passaggio in giudicato dei capi interessati.
Il ricorso, proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte dichiara de plano l’inammissibilità del ricorso nei casi riconducibili alla disposizione, come quello in cui le doglianze investono questioni precluse dalla rinuncia ai motivi d’appello.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dalla dichiarazione d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La norma è indicata tra quelle la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione: dichiara la censura preclusa e generica.
La norma è indicata tra quelle la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione: dichiara la censura preclusa e generica.
Sono le disposizioni relative al reato per il quale era stata applicata la pena concordata; la decisione non ne esamina gli elementi costitutivi.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi d’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice di secondo grado alle questioni rimaste devolute o non comprese nell’accordo; il giudice non è tenuto a motivare sulle questioni rinunciate, comprese quelle relative al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla pena concordata.
- La rinuncia ai motivi d’appello è un atto abdicativo che produce effetti preclusivi anche nel successivo giudizio di cassazione e determina il passaggio in giudicato dei capi interessati; le impugnazioni successive sulle questioni così precluse sono inammissibili.
- L’accordo sul trattamento sanzionatorio preclude la deduzione in cassazione di censure diverse, incluse quelle concernenti questioni rilevabili d’ufficio, salvo che sia stata irrogata una pena illegale.
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