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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06507/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio monitorio promosso da un'avvocata per il pagamento di competenze professionali, seguito da opposizione a decreto ingiuntivo. Gli opponenti prestarono giuramento su due capi: uno riferito all'avvenuto pagamento delle somme richieste col decreto e un secondo riferito all'estinzione del debito per l'opera professionale svolta in un procedimento penale. Nel successivo processo penale per falso giuramento, la condanna in appello fu annullata in Cassazione agli effetti civili e il giudizio fu rinviato al giudice civile. In sede di rinvio, la corte d'appello ritenne che il giuramento fosse oggettivamente falso e, applicando l'art. 2043 c.c. in combinato con l'art. 622 c.p.p., condannò in solido i debitori al risarcimento del danno. I ricorrenti impugnavano tale decisione con quattro motivi: 1) contestavano che la corte civile avesse svolto un autonomo accertamento della condotta illecita e lamentavano motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; 2) contestavano il nesso causale tra il falso giuramento e l'esito del giudizio di opposizione, sostenendo che la decisione civile si sarebbe fondata sul secondo capo del giuramento, non oggetto dell'imputazione penale; 3) censuravano la liquidazione del danno, in particolare per non aver considerato alcune somme già versate e per aver incluso le spese del processo penale di appello; 4) deducevano la violazione delle regole sulla compensazione per il mancato riconoscimento dei pagamenti parziali asseritamente effettuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il terzo motivo, limitatamente alla voce relativa alle spese del processo penale di appello, ritenendo che tali spese non potessero essere poste a carico degli imputati come danno risarcibile, poiché la sentenza penale di assoluzione era stata annullata e la relativa regolazione andava effettuata nel giudizio civile di rinvio. Per questo profilo ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito riducendo la condanna dell'importo corrispondente a tali spese. Per il resto ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi sull'accertamento dell'illecito, sul nesso causale e sulla liquidazione del danno, e ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo relativo ai pagamenti asseritamente già effettuati. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    Nel giudizio civile di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza penale agli effetti civili, il giudice civile può desumere l'accertamento della condotta illecita dalle risultanze del processo penale e deve provvedere autonomamente sulla domanda civile nei limiti del rinvio.

  • art. 2043 c.c.

    La condotta di falso giuramento, accertata come oggettivamente falsa, integra un fatto illecito fonte di responsabilità aquiliana e di danno risarcibile.

  • art. 40 c.p.

    È richiamato per il nesso causale tra il falso giuramento e l'esito sfavorevole del giudizio civile.

  • art. 111, 6° comma, Cost.

    È evocato dai ricorrenti come parametro della motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È invocato per asserito difetto di motivazione, ma la Corte esclude la nullità perché la motivazione del giudice di merito è ritenuta sufficiente e logicamente coerente.

  • art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

    È la base delle censure di violazione di legge, rigettate salvo il profilo accolto sulle spese penali.

  • art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la censura è respinta salvo il punto delle spese penali.

  • art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude l'omissione perché i fatti rilevanti risultano esaminati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura sul mancato riconoscimento di pagamenti è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancato richiamo degli atti processuali rilevanti.

  • art. 2736 c.c.

    Il giuramento ha efficacia decisoria ed è idoneo a definire l'esito della controversia nei limiti del suo oggetto.

  • art. 2738 c.c.

    È richiamato nei motivi sulla liquidazione e sul valore del giuramento, ma la Corte valorizza soprattutto l'efficacia decisoria del giuramento e il suo impatto sull'esito della lite.

  • art. 2959 c.c.

    In caso di eccezione di prescrizione presuntiva, il giuramento può superare l'eccezione e determinare l'esito del giudizio.

  • art. 2960 c.c.

    È richiamato come norma sul meccanismo delle prescrizioni presuntive in collegamento con l'efficacia del giuramento.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dai ricorrenti in tema di prova del danno, ma la Corte conferma che il danno è stato correttamente ricostruito sulla base dell'esito che la lite avrebbe avuto senza il falso giuramento.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla liquidazione, ma non determina accoglimento della censura principale, salvo il profilo delle spese penali.

  • art. 1241 ss. c.c.

    Sono richiamati nel motivo sui pagamenti già eseguiti, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice di merito ha correttamente applicato il criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 375 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile può fondare la decisione sulle risultanze del giudizio penale e deve accertare la responsabilità civile in modo coerente con quanto ivi emerso, potendo trarre dall'accertata falsità oggettiva della condotta la sussistenza dell'illecito civile.
  • Il falso giuramento integra responsabilità aquiliana quando sia causalmente collegato all'esito del giudizio civile definito sulla base di quel giuramento; il nesso causale va ricostruito avendo riguardo alla concreta ratio decidendi della decisione presupposta.
  • Quando la controversia di merito sarebbe stata definita in senso sfavorevole alla parte che ha giurato il falso anche in assenza di tale condotta, il danno risarcibile coincide con il pregiudizio effettivamente cagionato dalla condotta illecita, valutato in via prognostica sull'esito alternativo del giudizio.
  • In presenza di eccezione di prescrizione presuntiva e di giuramento decisorio, l'esito della causa può dipendere in modo determinante dal giuramento stesso, sicché la falsità del giuramento può assumere rilevanza causale piena rispetto alla soccombenza della controparte.
  • Le spese del giudizio presupposto possono entrare nel danno risarcibile solo se costituiscono effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito; le spese del giudizio penale annullato non possono essere automaticamente traslate come danno, dovendo essere regolate secondo le norme proprie del giudizio di rinvio.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano le censure; la deduzione di pagamenti o contestazioni non può essere accolta se non è sorretta dal puntuale richiamo degli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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