Cassazione Penale, Sentenza n. 30605/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca e restituzione di somme sottoposte a sequestro preventivo per un importo pari a 65.150,10 euro. Nel primo motivo (poi rinunciato) si contestava che le somme, pervenute sui conti successivamente alla consumazione dei reati e provenienti da terze società estranee, non potessero essere considerate profitto del reato e dunque non sequestrabili a fini di confisca diretta. Nel secondo motivo (sostanzialmente sostenuto) si deduceva che il Fallimento, in qualità di soggetto terzo in buona fede, dovesse veder riconosciuti i diritti della curatela e ottenere la restituzione delle somme, oppure che dovesse essere valutata l'esistenza di diritti reali o di altro titolo restitutorio a favore dei creditori.
La decisione
Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per rinuncia valida del difensore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che i beni del fallito, pur acquisiti alla procedura concorsuale, non sono qualificabili come "appartenenti a persona estranea al reato" salvo che il fallito stesso sia persona estranea al reato; i creditori non vantano diritti reali sui beni prima della liquidazione e quindi non hanno titolo restitutorio a prevalere sulla confisca. Ne consegue il rigetto dell'istanza di restituzione delle somme sottoposte a sequestro e la conferma del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per il sequestro preventivo; il sequestro finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari può prevalere sulle esigenze patrimoniali dei creditori dell'impresa fallita.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La disposizione che consente la confisca diretta o per equivalente per reati tributari è stata interpretata nel senso che i beni del fallito non sono automaticamente "appartenenti a persona estranea al reato" e dunque possono rientrare nell'ambito applicativo della confisca, salvo che il soggetto sia provato estraneo al reato.
La sentenza ricorda che la dichiarazione di fallimento toglie al fallito l'amministrazione e la disponibilità dei beni ma non la titolarità; ciò sostiene la tesi per cui gli attivi della procedura non sono beni appartenenti a terzi estranei al reato.
Richiamato per il principio, tratto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i diritti acquisiti dai terzi in buona fede fatti salvi rispetto alla confisca sono i diritti di proprietà e gli altri diritti reali, non i crediti.
Massime di principio
- Se il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è stato adottato prima della dichiarazione di fallimento, le somme possono rimanere sottoposte a vincolo anche se trasferite nella disponibilità della procedura fallimentare.
- I beni acquisiti alla massa fallimentare non sono automaticamente considerati "appartenenti a persona estranea al reato"; per sottrarli alla confisca occorre provare che il fallito sia persona estranea al reato o che sussistano diritti reali di terzi.
- I creditori chirografari o i crediti maturati non costituiscono, prima della liquidazione e del riparto, diritti reali opponibili alla confisca; la tutela dei terzi in buona fede riguarda principalmente diritti di proprietà e altri diritti reali.
- Chi intende ottenere la restituzione di somme sottoposte a sequestro deve allegare e provare fatti idonei a dimostrare l'estraneità al reato o l'esistenza di un titolo reale specifico; mere esigenze di soddisfazione dei creditori non prevalgono sulla finalità confiscatoria.
- La rinuncia parziale a singoli motivi di impugnazione è possibile ma richiede i presupposti formali (procura speciale, ove necessario): una rinuncia validamente espressa rende inammissibili le censure abbandonate.
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