Cassazione Penale, Sentenza n. 48864/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha annullato il provvedimento del GIP di Foggia e ha applicato la custodia cautelare in carcere per i fatti della rivolta del 9 marzo 2020 nella casa circondariale di Foggia. I motivi di ricorso sono due: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 110 c.p. in ordine alla gravità indiziaria, perché la ricorrente sarebbe stata ritenuta responsabile per fatti commessi da altri o in altre sezioni e il suo coinvolgimento sarebbe solo per trovarsi "nel posto sbagliato al momento sbagliato"; (2) violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della misura cautelare, sostenendo altresì che il contesto pandemico eccezionale avrebbe reso occasionali le condotte e che sarebbe stato possibile applicare misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In punto di gravità indiziaria il ricorso è stato ritenuto non consentito perché attiene a questioni di fatto già adeguatamente trattate e motivate nel provvedimento impugnato, che ricostruisce specifiche condotte della Pastucci (uso di bastone, versamento del contenuto di un estintore su un agente). Sul punto relativo al pericolo di reiterazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il Tribunale del riesame ha compiuto corretta valutazione prognostica tenendo conto delle modalità esecutive, della personalità della ricorrente (pregressi penali e carichi pendenti) e del contesto; ha correttamente interpretato il requisito di "attualità", che non richiede l'imminenza o la presenza di una specifica occasione di delinquere, e ha escluso che il contesto pandemico giustifichi automaticamente o legittimi le condotte illecite. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che dispone la funzione del Tribunale in sede d'appello/ riesame; richiamata per spiegare la competenza del Tribunale di Bari a riesaminare l'ordinanza del GIP
artt. 110, 112 n. 1), 419 cod. pen.
art.110 (concorso di persone nel reato) invocato in relazione al concorso nell'evento criminoso; artt. 112 n.1) e 419 relativi alla tipologia di reato (devastazione e saccheggio) contestato
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
disciplinata la misura cautelare per pericolo di reiterazione; la Corte interpreta la locuzione "pericolo di reiterazione" in senso prognostico, estendendola anche a reati della stessa natura in relazione al bene giuridico e alle modalità esecutive, e chiarisce che l'attualità non richiede imminenza o specifica occasione di delinquere
art. 275, comma 1, cod. proc. pen.
criterio di adeguatezza delle misure cautelari in gravità crescente; la Corte richiama l'esigenza di motivare la scelta della misura più afflittiva rispetto a misure meno gravi, valutazione effettuata dal Tribunale nel caso
richiamata perché ha introdotto il requisito dell'attualità nel pericolo di reiterazione (art.274 lett. c)); la Corte chiarisce il significato di "attualità" alla luce di tale riforma
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia
Corte cost. n. 186 del 2000 (richiamata)
richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione e alla condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- I motivi di ricorso che si limitano a contestare la valutazione di fatto del giudice del merito sono spesso inammissibili in Cassazione: la Corte non è sede primaria per rinnovare il giudizio sui fatti se la motivazione del provvedimento è logicamente coerente
- Il pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, lett. c) va valutato in chiave prognostica: conta la probabilità di future condotte omogenee considerata alla luce delle modalità esecutive, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale, non richiedendo l'imminenza né la presenza di una specifica occasione di delinquere
- La situazione di emergenza (es. pandemia) non giustifica automaticamente o esclude il pericolo di reiterazione: può costituire un'occasione, ma non la causa che esonera dalla responsabilità penale o dalla necessità di misure cautelari se sussistono elementi che fanno ritenere plausibile una nuova commissione di reati
- Nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare il giudice deve motivare la scelta della misura più afflittiva rispetto a misure meno gravose; una critica del difensore deve mostrare l'assenza di ragioni concrete e proporzionate alla base della scelta per essere accolta
- Pregressi penali e carichi pendenti, unitamente alle modalità di esecuzione del reato (uso sistematico di violenza, durata e gravità), sono elementi decisivi nella prognosi cautelare e possono legittimare la custodia in carcere se indicano un rischio concreto di reiterazione
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