Cassazione Civile, Ordinanza n. 02044/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (mutuataria)
La controversia
Due soggetti agirono ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la condanna della destinataria di varie dazioni di denaro al pagamento di una somma residua, assumendo che le somme fossero state erogate in mutuo per finanziare la sua attività di asilo nido. Precisarono che il denaro comprendeva rate di un mutuo bancario pagate per conto della resistente, oltre a somme per l'acquisto di autovettura, materiale elettrico, pc portatile e altre spese, e dedussero un accordo di restituzione rateale, poi solo parzialmente adempiuto. In subordine domandarono la ripetizione per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. La resistente negò che le somme fossero state erogate in mutuo. In primo grado la domanda principale fu rigettata per difetto di prova dell'obbligo di restituzione, anche perché gli attori non avevano indicato i testi e avevano chiesto la decisione senza istruttoria; fu rigettata anche la domanda subordinata, ritenendo ostativa la natura volontaria della prestazione. La Corte d'appello confermò il rigetto. In Cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: 1) illegittimo rigetto delle istanze istruttorie e compressione del diritto di difesa nel rito sommario; 2) erronea declaratoria di inammissibilità/non indispensabilità delle prove nuove in appello; 3) errata valutazione delle prove documentali e asserita inversione dell'onere della prova sul contratto di mutuo; 4) erroneo rigetto dell'azione di arricchimento senza causa subordinata; 5) omessa dichiarazione di nullità per difetto di forma di asserite donazioni non di modico valore. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando tra l'altro che nel mutuo la prova del titolo e della consegna grava su chi chiede la restituzione, che l'azione di arricchimento non è esperibile se la domanda contrattuale è stata rigettata per difetto di prova e non per difetto del titolo, e che non può chiedersi per la prima volta in Cassazione la nullità di un contratto sulla base di una diversa qualificazione dei fatti mai prospettata nei gradi di merito.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di rimborso fondata sul preteso mutuo per mancata prova del titolo restitutorio e ha escluso l'ammissibilità o la fondatezza delle censure istruttorie, probatorie e sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa. È stata altresì confermata la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
indica il rito sommario di cognizione nel quale era stata introdotta la domanda originaria.
la valutazione sulla necessità di istruzione non sommaria è discrezionale e non rimette in termini la parte che non abbia articolato tempestivamente le prove.
nel giudizio di appello si applicano le preclusioni già maturate; non consente di recuperare prove già decadute o inammissibili in primo grado.
nel testo applicabile ratione temporis limita la produzione di prove nuove in appello, nel rispetto delle preclusioni già verificatesi.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma non ritenuto violato.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata respinta perché tendeva a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 24 Cost.
invocato per lamentare lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che la mancata conversione del rito o la disciplina delle preclusioni integrassero tale violazione.
richiamato per la nozione di mutuo, contratto reale perfezionato con la consegna del denaro.
la prova della consegna e del titolo del mutuo grava su chi pretende la restituzione.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle complessivamente e non atomisticamente.
l'azione di arricchimento è esperibile solo se la domanda principale sia respinta per difetto del titolo e non per insufficienza di prova del titolo allegato.
richiamato per l'asserito difetto di forma delle donazioni di denaro non di modico valore, ma la relativa questione è stata ritenuta inammissibile perché nuova e incompatibile con le difese svolte nei gradi di merito.
invocato per la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma non applicabile nel caso per novità della qualificazione giuridica proposta in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, la valutazione sull'opportunità della conversione in rito ordinario non sana le omissioni probatorie della parte: le istanze istruttorie devono essere complete e tempestive sin dall'atto introduttivo.
- Chi agisce per il rimborso di somme asseritamente date in mutuo deve provare sia la consegna del denaro sia il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione; la mera contestazione del convenuto con allegazione di un diverso titolo non sposta l'onere della prova.
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi mediante una valutazione complessiva degli elementi, non atomistica; in Cassazione non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione di merito dei medesimi elementi.
- L'azione generale di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata, può essere esaminata solo se la domanda principale sia stata respinta per difetto del titolo posto a fondamento e non quando sia stata rigettata per insufficienza della prova del titolo allegato.
- Non è consentito prospettare per la prima volta in sede di legittimità una diversa qualificazione giuridica dei fatti, come la nullità per difetto di forma di una donazione, quando tale impostazione non sia stata introdotta nei gradi di merito ed entri in contraddizione con le difese svolte.
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