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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24634/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riversamento alla Cassa di somme riscosse tramite ruolo per contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti. La Cassa aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per euro 42.153,88, somma indicata come residuo non riversato dall’allora concessionario (per ruoli suppletivi 1998 e ruoli principali 1999). Il concessionario aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., accolta in primo grado e confermata in appello, con rigetto della pretesa creditoria della Cassa. In cassazione la Cassa ha proposto sette motivi contro la sentenza della Corte d’appello, contestando in sostanza l’applicabilità ai ruoli in questione della disciplina del discarico/annullamento introdotta dalla l. n. 228/2012 e successive modifiche, nonché il quadro giuridico già sviluppato dalla giurisprudenza sul tema. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, richiamando l’accordo tra le parti e la complessità delle questioni trattate, poi risolte dalle Sezioni Unite con decisione intervenuta nelle more. Ha inoltre precisato che la rinuncia al ricorso non integra un caso di raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    opposizione proposta ex art. 645 c.p.c.

    richiamato come base del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal concessionario della riscossione

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    «527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro... sono automaticamente annullati... 528... 529...»

    la sentenza richiama la disciplina del discarico automatico/annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 e la sua esclusione del procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, come quadro normativo centrale della controversia

  • art. 19 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    «Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»

    la disciplina sopravvenuta esclude, per i ruoli indicati, l’applicazione della procedura di discarico prevista dal d.lgs. n. 112/1999

  • art. 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    «Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»

    richiamato insieme all’art. 19 quale disposizione non applicabile ai crediti oggetto della disciplina del 2012

  • art. 1, commi 682, 683 e 684, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    indicato come ulteriore intervento legislativo in materia di discarico e riscossione dei ruoli

  • d.m. 15 gennaio 2015, Ministero dell’economia e delle finanze

    richiamato quale atto attuativo sulle modalità di trasmissione agli enti creditori dell’elenco delle quote annullate e del rimborso delle spese esecutive

  • art. 107 TFUE

    evocato nel dibattito giurisprudenziale sulla possibile qualificazione del discarico automatico come aiuto di Stato; la Corte richiama la giurisprudenza che esclude, in quel contesto, un vantaggio selettivo dimostrato

  • art. 267 TFUE

    richiamato in relazione all’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, poi non accolta nelle pronunce precedenti richiamate

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel precedente delle Sezioni Unite come parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma, Cost. nella verifica della disciplina sopravvenuta

  • art. 117, primo comma, Cost.

    utilizzato quale parametro costituzionale attraverso il richiamo all’art. 6 CEDU nella giurisprudenza citata

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    base normativa della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese in presenza dell’accordo delle parti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    escluso il suo ambito applicativo nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato per la disciplina del c.d. raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo, indipendentemente dal merito delle questioni dedotte.
  • In presenza di rinuncia al ricorso e di accordo tra le parti, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non rientra, di regola, tra i casi che determinano il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di istituto non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • Nei giudizi relativi al discarico dei ruoli della riscossione, la disciplina sopravvenuta ha inciso sul contesto normativo di riferimento, ma la decisione in esame si arresta alla declaratoria di estinzione per rinuncia, senza pronuncia sul merito.
  • La pretesa creditoria dell’ente previdenziale nei confronti dell’agente della riscossione, quando fondata sul mancato riversamento di somme riscosse a mezzo ruolo, deve essere valutata alla luce della disciplina speciale sul discarico dei ruoli e degli oneri probatori propri dell’azione di responsabilità da inadempimento contrattuale, secondo la giurisprudenza richiamata

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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