Cassazione Civile, Ordinanza n. 24660/2026 del 15/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'erede di una contribuente deceduta, di estratti di ruolo riferiti a più cartelle di pagamento per tasse automobilistiche regionali degli anni 1993, 1994, 1996, 1999 e 2003, asseritamente notificate con esito di irreperibilità assoluta. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la regolare notifica delle cartelle né alla de cuius né agli eredi e affermando l'illegittimità dell'intero procedimento esattoriale e la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo; la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di norme processuali e tributarie e sostenendo che il giudice d'appello non aveva considerato lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, sancendo la generale non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo tassative eccezioni. Secondo la ricorrente, tale sopravvenienza avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario del contribuente, mancando allegazione e prova di uno dei pregiudizi tipizzati dalla nuova norma. Il controricorrente ha resistito, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione dei requisiti di sinteticità e specificità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la disciplina sopravvenuta sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e incide sull'interesse ad agire, condizione dell'azione verificabile fino alla decisione. Poiché nel caso concreto l'erede non aveva allegato né documentato alcuno dei pregiudizi tipizzati dalla legge per consentire l'impugnazione immediata del ruolo o della cartella asseritamente non notificata, il ricorso originario risultava ormai inammissibile. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo dell'erede. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione della formazione solo in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per denunciare vizio di violazione di legge nella decisione di merito, in rapporto alla disciplina del processo tributario
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la norma, come introdotta e poi riformulata, preclude l'impugnazione dell'estratto di ruolo salvo specifiche ipotesi di pregiudizio tipizzate; si applica anche ai giudizi pendenti perché incide sull'interesse ad agire
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria
art. 101 cod. proc. civ.
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
usato come norma del vizio dedotto per violazione di legge
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. 602/1973, determinando la disciplina restrittiva sull'impugnazione dell'estratto di ruolo
art. 372 cod. proc. civ.
consente, nel giudizio di cassazione, il deposito di documentazione rilevante per dimostrare l'interesse ad agire alla luce dello ius superveniens
art. 384, primo comma, cod. proc. civ.
consente la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato tra le ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato tra le ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può generare pregiudizio idoneo a fondare l'impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per delimitare i pagamenti da pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini della tutela giurisdizionale immediata
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato con riferimento alla cessione d'azienda quale ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può assumere rilievo
art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
ha riformulato il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973 ampliando le ipotesi di pregiudizio rilevanti, ma confermando il principio di non impugnabilità dell'estratto di ruolo
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata contro ruolo o cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nelle ipotesi tassative in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio tipizzato dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che incide sull'interesse ad agire si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, verificabile fino alla decisione.
- Nel processo di cassazione è consentito invocare una norma sopravvenuta retroattiva, ma il giudice di legittimità deve verificare anche la concreta sussistenza dell'interesse della parte a farne valere l'applicazione nel caso specifico.
- Quando lo ius superveniens rende inammissibile la domanda originaria e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Per derogare al divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, non basta allegare la mancata notifica della cartella: occorre provare il pregiudizio concreto rientrante nelle ipotesi normativamente tipizzate.
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