Cassazione Penale, Sentenza n. 09800/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa sostenendo, con due motivi, che la Corte d'Appello aveva errato nel non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), nonostante avesse eccepito specificamente tale questione in appello, e che aveva motivato in modo apparente e contraddittorio ritenendo non esiguo un danno pari a euro 60,00 senza indicare le "modalità e circostanze particolarmente allarmanti" richiamate. Con il secondo motivo denunciava altresì illogicità e contraddittorietà nella mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 64, n. 4) c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e delle generiche attenuanti, giacché la Corte aveva affermato apoditticamente che il danno aveva indubbia consistenza economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la motivazione della Corte d'Appello è stata giudicata apparente perché non indicava quali fossero le "specifiche modalità e circostanze" ritenute allarmanti e non spiegava perché un danno di 60,00 euro non potesse essere considerato esiguo. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'accertamento relativo all'art. 131-bis c.p. ed è stato disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su quel punto. Il secondo motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.
Norme richiamate
Riferimento alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda motivazione concreta sulla esiguità del danno e sulle modalità del fatto, e che la motivazione dell'appello fosse apparente.
Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena e ai criteri di applicazione delle circostanze attenuanti; evocata nel gravame per contestare la corretta valutazione delle circostanze.
Riferimento ai criteri generali per la determinazione della pena e alla valutazione delle attenuanti, invocato per contestare la motivazione sulla quantificazione e natura del danno.
Citata in relazione alle circostanze attenuanti; utilizzata dalla difesa per sostenere l'applicabilità di una attenuante per tenuità dell'evento e richiedere corretta valutazione da parte del giudice.
Richiamata come parte del corpus normativo sulle attenuanti e la quantificazione della pena; la sentenza ne evoca la rilevanza nella ponderazione delle circostanze.
Norma che disciplina la circostanza attenuante relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità; la difesa lamentava la mancata concessione e la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dopo l'annullamento limitato sull'art. 131-bis.
Richiamato in relazione alla correttezza formale e sostanziale dei motivi di impugnazione; la difesa sosteneva di avere formulato specifico motivo in appello relativo all'art. 131-bis.
Norma procedurale relativa all'attività della Corte d'Appello e alla valutazione dell'appello: invocata dalla difesa per sostenere che la Corte di merito non avesse adeguatamente esaminato il motivo specifico.
art. 111 Cost., comma 6
Richiamato a tutela del diritto a una decisione motivata; la Corte di Cassazione ha valutato la motivazione della Corte d'Appello come insufficiente rispetto ai requisiti di chiarezza e completezza.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una motivazione concreta e puntuale: se il giudice ne nega l'applicazione sulla base di modalità o elementi aggravanti, deve indicare quali siano tali modalità e spiegare perché esse escludono la tenuità.
- Un danno patrimoniale molto esiguo (es. circa 60,00 euro) tende ad avvalorare l'ipotesi di particolare tenuità, salvo che il giudice non dimostri in modo specifico circostanze oggettive che giustifichino il contrario.
- Motivazioni apodittiche o generiche (affermazioni non supportate da indicazioni concrete) sono viziate e possono portare all'annullamento parziale della sentenza: il principio di motivazione obbligatoria tutela la possibilità di controllo in Cassazione.
- Se più motivi sono proposti e uno risulta fondato, gli altri possono risultare assorbiti; perciò è utile articolare distintamente le questioni e fornire prove o argomentazioni specifiche per ciascuna.
- In caso di annullamento limitato, è possibile il rinvio ad altra sezione del medesimo grado per un nuovo esame del punto censurato: ciò obbliga il giudice di rinvio a motivare di nuovo la propria valutazione in modo completo.
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