Cassazione Penale, Sentenza n. 8667/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina (concorso, artt. 110 e 628 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione sostenendo che non vi era il requisito qualificante della violenza: si trattava solo di leggeri spintonamenti tipici del trasporto pubblico e, dunque, al più di un furto con destrezza, non di rapina; contestava l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia, logica e priva di aporie a supporto della sussistenza dei gravi indizi e della qualificazione del fatto come rapina: le spinte e le pressioni sul vagone sono state ricostruite analiticamente come violenza idonea a impedire la reazione della vittima e a procurare l'ingiusto profitto. La Corte ha inoltre ribadito il limite del sindacato in Cassazione sulle decisioni di merito in materia di misure cautelari (non è consentito riesaminare il compendio probatorio o proporre una diversa valutazione delle circostanze già valutate). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; nel caso il reato contestato è stato attribuito in concorso tra più soggetti.
Codice penale, art. 628, comma primo e terzo, nn. 1 e 3-ter
Definisce il reato di rapina e le circostanze aggravanti; la giurisprudenza ha ritenuto che anche spinte/pressioni tali da impedire la reazione della vittima costituiscano la violenza necessaria per la rapina.
Consente la limitazione nella riproduzione integrale del motivo nel ricorso per cassazione, richiedendo la esposizione nei limiti strettamente necessari per la motivazione; qui invocato nella parte relativa alla formulazione del motivo.
Giurisprudenza della Cassazione (principio di sindacabilità)
In materia di misure cautelari il giudice di legittimità può verificare solo la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito e non riesaminare il compendio probatorio o effettuare una valutazione alternativa delle circostanze già esaminate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la coerenza logica e la congruità della motivazione, non può rivedere le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito.
- Per la configurazione della rapina la violenza non deve essere necessariamente grave: spintoni o pressioni capaci di impedire la reazione della vittima possono integrare l'elemento violento richiesto.
- Mere proposte di letture alternative dei fatti o richieste di diversa qualificazione giuridica, senza dimostrare aporie o illogicità nella motivazione del giudice, sono insufficienti per ottenere l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
- Ammissioni o dichiarazioni concordanti di coimputati e testimonianze oculari hanno rilievo rafforzante nella valutazione dei gravi indizi e possono giustificare la misura cautelare.
- Prove audiovisive possono risultare non decisive se riguardano momenti successivi all'impossessamento o non documentano direttamente la condotta violenta; il loro valore va valutato insieme al quadro probatorio complessivo.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (ammenda).
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