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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04536/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l’esistenza della servitù di passaggio e la tempestività dell’eccezione di usucapione. Ha inoltre applicato la condanna ex art. 96 c.p.c., disponendo il pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari e venditore)

La controversia

La controversia nasce da una actio negatoria servitutis proposta dai proprietari di due immobili contro il vicino confinante e contro il venditore degli immobili. Gli attori sostenevano che, dopo l’acquisto, avevano scoperto che il vicino transitava a piedi e con autoveicoli attraverso il resede esclusivo della loro proprietà, nonostante il rogito contenesse rassicurazioni circa l’assenza di pesi o diritti reali incidenti sul bene. Chiedevano l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile e la condanna del venditore al risarcimento del decremento di valore dell’immobile. Il vicino si difendeva deducendo di avere sempre goduto del diritto di servitù e, in via riconvenzionale/di eccezione, invocava l’usucapione della servitù; il venditore chiedeva il rigetto. In primo grado il tribunale accoglieva la domanda, escludeva l’esistenza della servitù e dichiarava tardiva l’eccezione di usucapione. In appello il vicino sosteneva che la deduzione dell’usucapione fosse una mera difesa, proponibile in ogni stato e grado perché la servitù sarebbe diritto autodeterminato; richiamava la giurisprudenza sulle eccezioni di usucapione. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo inammissibile l’eccezione riconvenzionale perché tardiva. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e censurava la qualificazione della sua deduzione come eccezione riconvenzionale, sostenendo che si trattasse di mera difesa e che, comunque, l’usucapione di un diritto reale fosse proponibile anche in appello e a maggior ragione nel giudizio di primo grado oltre il termine di costituzione. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha ribadito che l’eccezione riconvenzionale di usucapione, se finalizzata solo a paralizzare la domanda avversaria, va proposta tempestivamente con la comparsa di risposta, mentre diviene domanda riconvenzionale quando si chieda un autonomo provvedimento favorevole; ha inoltre osservato che la qualificazione dell’atto processuale è valutazione di merito censurabile in cassazione solo se alteri il contenuto sostanziale dell’atto, evenienza non ravvisata. Inoltre il ricorso non aveva attinto un’ulteriore autonoma ratio decidendi, cioè l’insufficiente prova della natura vicinale della strada e dell’usucapione del diritto di passo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c. e con il richiamo al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato come norma violata insieme all'art. 167 c.p.c. per sostenere la proponibilità della deduzione di usucapione oltre i termini di costituzione

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato come norma violata; la Corte ribadisce che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, se paralizzatrice della domanda, va proposta tempestivamente nella comparsa di risposta

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 96, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nella domanda di parte resistente in primo grado come base per la condanna per lite temeraria

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    richiamato nella decisione per la condanna in cassazione quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anche in assenza di attività difensiva degli intimati

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale rito camerale accelerato e base per l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. in caso di definizione conforme alla proposta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di negatoria servitutis, la deduzione del convenuto che invoca l'acquisto della servitù per titolo, usucapione o altro modo è mera eccezione riconvenzionale se mira solo a paralizzare la domanda avversaria; se invece mira a ottenere un autonomo accertamento positivo e le conseguenti utilità, essa si trasforma in domanda riconvenzionale.
  • L'eccezione riconvenzionale di usucapione, quando è finalizzata soltanto al rigetto della domanda principale, deve essere proposta tempestivamente con la comparsa di risposta; se formulata per la prima volta in una successiva memoria istruttoria è inammissibile.
  • La qualificazione dell'atto processuale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se sia alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto rispetto alla finalità perseguita dalla parte.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e idonee ciascuna a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • In sede di definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la sanzione ex art. 96 c.p.c. anche se gli intimati non hanno svolto attività difensiva, avendo la misura funzione anche deterrente e sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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