Cassazione Penale, Sentenza n. 7454/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge fondata sulla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. (primo e secondo comma) nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena, fino a un terzo, per i fatti di lieve entità; il ricorrente sostiene che la vicenda processuale presenta caratteristiche sovrapponibili a quelle esaminate dalla Corte costituzionale e quindi richiede il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha introdotto la possibilità di ridurre la pena fino a un terzo quando il fatto di estorsione risulti di lieve entità per natura, modalità, mezzi, circostanze o tenuità del danno/pericolo. La Cassazione ha verificato gli accertamenti di merito (tra cui la condotta consistita in una spinta modesta e il modesto valore dei beni sottratti) e ha ritenuto che sussistano le condizioni per qualificare la fattispecie come di lieve entità. Di conseguenza ha annullato in parte la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per determinare concretamente l'entità della diminuzione di pena (fino a un terzo).
Norme richiamate
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui la norma non prevedeva la possibilità di diminuzione della pena per i casi di lieve entità, riconoscendo la necessità di un'attenuante specifica per ipotesi di minima offensività nell'estorsione.
Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
16/04/2024, pubblicata il 15/04/2024
Ha introdotto, interpretando l'art. 628 c.p., il principio che la pena debba essere diminuita, nei casi di lieve entità, in misura non eccedente un terzo, riaffermando la rilevanza sia delle caratteristiche oggettive della condotta sia della tenuità del danno/pericolo.
art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen.
Fornisce la regola generale secondo cui la diminuzione di pena per circostanze attenuanti può arrivare fino a un terzo; la Corte costituzionale ha rimesso il limite concreto della riduzione a questa regola.
Attenuante comune gia' riconosciuta dal giudice di primo grado (per il modesto valore dei beni sottratti). La Corte di Cassazione ha chiarito che la nuova attenuante per lieve entità si aggiunge e può giustificare una ulteriore mitigazione anche se e' stata già riconosciuta un'attenuante comune.
Riferito dalla Corte d'appello per l'esclusione delle attenuanti generiche a causa di elementi soggettivi (precedenti, pericolosità). La Cassazione ha comunque ritenuto che la valutazione oggettiva della minima offensività non sia stata compiutamente considerata.
art. 27 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata motivata anche con riferimento ai principi di proporzionalità della pena e alle finalità rieducative sancite dalla Costituzione.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto possibile decidere in sede di legittimità sulla sussistenza dell'attenuante di lieve entità senza necessità di nuovi accertamenti quando gli elementi di fatto siano già acquisiti e valutabili dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che introduce una attenuante per lieve entità può essere invocata anche se sopravvenuta alla sentenza di merito; il ricorrente deve indicare argomentazioni specifiche basate sugli accertamenti di fatto già emersi.
- L'attenuante per lieve entità è strumento aggiuntivo rispetto alle attenuanti comuni: il riconoscimento di una attenuante precedente non esclude automaticamente la rivalutazione del disvalore concreto della condotta.
- Quando la gravità oggettiva del fatto è stata documentata nei provvedimenti di merito (es. descrizione concreta della condotta e del danno), la Corte di Cassazione può valutare direttamente la sussistenza della lieve entità senza rinvio per nuovi accertamenti, salvo che i giudici di merito abbiano già escluso tale valutazione con motivazione adeguata.
- La riduzione della pena per lieve entità è parametrata alla regola generale dell'art. 65 c.p. e non può eccedere un terzo; la quantificazione concreta rimane di competenza del giudice di merito al quale si rinvia.
- Fatti con minima violenza (es. spinta lieve, assenza di armi, modesto danno patrimoniale) e modalità di condotta di scarsa offensività verso la persona sono candidabili al riconoscimento della lieve entità se risultano dagli accertamenti di fatto.
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