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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32753/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto avverso la decisione del GUP che, avendo ritenuto prescritti i reati contestati per gli anni 2011-2013 (art. 2 dlgs 74/2000), aveva disposto la cessazione dell'efficacia del sequestro preventivo e la restituzione delle somme. Il PM deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione, violazione dell'art. 322-bis c.p.p. e errato computo dei termini di prescrizione (con riferimento all'aumento dei termini previsto dall'art. 17, comma 1-bis del dlgs 74/2000), sostenendo che l'appello cautelare poteva essere esperito autonomamente per contestare la decisione di dissequestro e la valutazione dei termini prescrizionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del PM inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza di restituzione/dissequestro disposta in esito alla sentenza di proscioglimento costituisca un corollario obbligatorio della sentenza stessa (art. 323 c.p.p.) e, pertanto, debba essere impugnata unitamente alla sentenza secondo la regola generale dell'art. 586 c.p.p.; l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. non è esperibile in via autonoma contro la restituzione disposta con la sentenza di merito. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata confermata e il ricorso del PM respinto.

Norme richiamate

  • dlgs n. 74 del 2000, art. 2

    Norma che definisce il reato fiscale contestato all'imputato; nel caso ha costituito l'oggetto della contestazione penale relativa a diverse annualità d'imposta.

  • dlgs n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    Disposizione che ha aumentato di un terzo i termini prescrizionali per i delitti fiscali indicati nel decreto; il PM ha invocato tale aumento per sostenere un diverso calcolo dei termini di prescrizione.

  • cod. proc. pen., art. 322-bis

    Regola l'appello cautelare in materia di misure cautelari reali. La Corte ricorda che tale rimedio è previsto per i provvedimenti cautelari ma interpreta la norma nel senso che non autorizza l'impugnazione autonoma della restituzione/dissequestro disposta con la sentenza di proscioglimento, posto che quest'ultima produce automaticamente la perdita di efficacia della misura e la conseguente restituzione ai sensi dell'art. 323 c.p.p.

  • cod. proc. pen., art. 586

    l'impugnazione contro le ordinanza emesse (...) nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza

    Principio di regola: le ordinanze rese nel dibattimento devono essere impugnate unitamente alla sentenza cui accedono; la disposizione è stata interpretata dalla Corte come preclusiva di impugnazioni autonome (salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge).

  • cod. proc. pen., art. 323

    Prevede che, una volta pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (anche se impugnabile), il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, salvo che debba disporre la confisca secondo le norme vigenti: la Corte ha ritenuto che la restituzione disposta in applicazione di questa norma sia inscindibile dalla sentenza.

  • cod. pen., art. 240, comma secondo

    Prevede l'ipotesi di confisca; citata a fini interpretativi per distinguere i casi in cui, anziché la restituzione, vada disposta la confisca del bene sequestrato.

Massime di principio

  • Quando la restituzione o il dissequestro sono ordinati come corollario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (art. 323 c.p.p.), tali provvedimenti devono essere impugnati unitamente alla sentenza secondo l'art. 586 c.p.p.; non sono normalmente impugnabili in via autonoma con l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.
  • L'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. resta uno strumento idoneo ad impugnare diversi provvedimenti cautelari, ma la sua applicabilità non si estende automaticamente a provvedimenti di restituzione disposti direttamente con la sentenza di merito: occorre valutare se la misura impugnata sia un provvedimento cautelare autonomo o un effetto della sentenza.
  • Le questioni di merito sulla sussistenza del fumus commissi delicti o sul corretto calcolo dei termini di prescrizione vanno, di regola, sollevate nell'impugnazione contro la sentenza di merito; il sindacato cautelare non si presta a una rinnovazione completta della valutazione di merito.
  • Esiste giurisprudenza contrastante: in situazioni dubbie verificare se la restituzione sia stata disposta con separata ordinanza o nella sentenza; la prima ipotesi potrebbe consentire percorsi impugnatori differenti rispetto alla restituzione disposta con la sentenza.
  • Se si intende contestare tempestivamente il dissequestro o il calcolo della prescrizione, considerare la proposizione dell'appello contro la sentenza di merito e l'uso di rimedi cautelari solo nei limiti effettivi riconosciuti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

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