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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30787/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del G.i.p. che ha rigettato l'opposizione alla mancata restituzione di due smartphone e di una casella di posta elettronica, sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento penale per i reati indicati agli artt. 326 e 615-ter c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancato rispetto del principio di proporzionalità: il sequestro massivo di dispositivi informatici sarebbe ingiustificato e non sarebbe stata indicata una tempistica per la selezione dei dati e la restituzione, con conseguente compressione indefinita del diritto alla restituzione. Si censura altresì il fatto che il G.i.p. avrebbe valorizzato elementi non dedotti dal pubblico ministero e avrebbe sopperito alle ragioni che il P.M. non aveva addotto.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Preliminarmente precisa che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 263, comma 5, c.p.p. è deciso con il rito camerale non partecipato (art. 611 c.p.p.) e che l'ordinanza del G.i.p. è sindacabile in cassazione anche per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.). Sulla questione di merito la Corte riconosce il principio consolidato di proporzionalità nel sequestro di dispositivi informatici e i relativi requisiti motivazionali (necessità di specificare ragioni per il sequestro esteso, criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi della selezione). Tuttavia, nel caso concreto il sequestro è del 24/10/2024, la richiesta di restituzione è del 03/12/2024 e il diniego del 04/12/2024: il giudice ritiene coerente e proporzionata la durata (poco più di un mese) e la motivazione resa dal G.i.p. e dal P.M.; la Corte osserva che solo in caso di lassi temporali maggiori il P.M. è tenuto a indicare un termine specifico residuo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Stabilisce il rito camerale non partecipato per la decisione dei procedimenti in Cassazione; la Corte ritiene applicabile tale rito al ricorso contro l'ordinanza ex art. 263 c.p.p., escludendo la trattazione orale nel caso concreto.

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola la decisione sull'opposizione avverso il decreto di rigetto della richiesta di restituzione; la Corte conferma che le ordinanze emesse ai sensi di tale disposizione sono impugnabili in Cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte afferma che l'ordinanza del G.i.p. ex art. 263 c.p.p. può essere impugnata in Cassazione anche per vizio di motivazione ai sensi di questa norma.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della trattazione dell'opposizione in camera di consiglio; la Corte spiega che il rinvio non estende la procedura partecipata alla fase di Cassazione quando non espressamente previsto.

  • art. 326 cod. pen. e art. 615-ter cod. pen.

    Norme penali che definiscono i reati per i quali procede l'indagine; citate come contesto dell'indagine che giustificava il sequestro probatorio.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici deve rispettare il principio di proporzionalità: va motivata la necessità di acquisire l'intero archivio o, alternativamente, le specifiche informazioni da ricercare.
  • La motivazione del decreto di sequestro deve indicare i criteri di selezione del materiale, eventuale perimetrazione temporale dei dati e i tempi previsti per la selezione e la restituzione della copia dei dati non rilevanti.
  • Il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per eseguire la selezione nel tempo più breve possibile; se il procedimento richiede tempi lunghi, il P.M. dovrebbe indicare termini residui per la conclusione delle operazioni.
  • L'ordinanza del G.i.p. ex art. 263 c.p.p. è impugnabile in Cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., compreso il vizio di motivazione; la decisione avverrà con il rito camerale non partecipato salvo espressa previsione normativa di trattazione orale.
  • Tempistiche brevi (nell'ordine di qualche settimana o poco più, valutate caso per caso) tra sequestro e richiesta di restituzione possono essere ritenute compatibili con l'attività di selezione; l'assenza di un termine specifico diventa invece criticabile ove il periodo di trattenimento sia prolungato.

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