Cassazione Penale, Ordinanza n. 15811/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese nei gradi di merito con motivazione logica e immune da incongruenze. Conseguentemente richiama le pronunce ex art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità. Non risultano nel testo ulteriori statuizioni sul merito diverse dalla conferma della decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua condanna. Dal testo emerge che il ricorso ripropone censure già esaminate e disattese nel merito dai giudici di merito. La doglianza, in sostanza, mirava a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta e il dolo fossero tali da consentirne il riconoscimento. La Corte di cassazione rileva però che i giudici di merito avevano già motivato in modo corretto, puntuale e coerente sull'intensità del dolo e sul disvalore oggettivo della condotta, elementi ritenuti incompatibili con il beneficio richiesto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti un'intensità del dolo e un disvalore oggettivo incompatibili con tale beneficio.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta: la presenza di un dolo significativo e di un elevato disvalore oggettivo possono escluderne l'applicazione.
- Quando la motivazione di merito sia logicamente coerente, puntuale e aderente alle risultanze acquisite, la Corte di cassazione non può sostituirvisi per una mera diversa lettura del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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