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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27911/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nell'interesse di un soggetto assistito da amministratore di sostegno. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la parte soccombente aveva poi proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. In cassazione la ricorrente impugnava soltanto l'ordinanza di inammissibilità. Con il primo motivo deduceva la nullità dell'ordinanza perché pronunciata oltre il termine e comunque dopo l'inizio della trattazione; con il secondo, terzo e quarto motivo censurava il mancato approfondimento delle doglianze di merito, gli asseriti errori di diritto sulla capacità del soggetto assistito e sulla malafede della controparte, nonché il giudizio di inidoneità delle prove orali. La Corte osserva che i motivi dal secondo al quarto sono inammissibili perché, contro l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., sono deducibili solo vizi propri del provvedimento, ossia violazioni della legge processuale. Quanto al primo motivo, ammissibile perché attinente al rispetto del momento processuale in cui può essere resa l'ordinanza, la Corte lo respinge ritenendo che, nella sequenza concreta degli atti, prima della pronuncia di inammissibilità il giudice d'appello avesse solo verificato la regolarità del contraddittorio e deciso sulla sospensiva, senza che fosse iniziata la trattazione della causa in senso proprio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha escluso la fondatezza del motivo relativo alla tardività dell'ordinanza di inammissibilità, ritenendo che essa fosse stata pronunciata prima dell'inizio della trattazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., dopo la sola verifica del contraddittorio e la riserva sulle istanze sospensive. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che miravano a contestare nel merito la decisione di appello, perché il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è consentito solo per vizi propri del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto difese. È stato altresì disposto l'obbligo, per la ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Consente al giudice d'appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando non abbia ragionevole probabilità di essere accolta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di inammissibilità dell'appello, è ammesso ricorso per cassazione contro la decisione di primo grado; l'ordinanza di inammissibilità è ricorribile solo per vizi propri.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Fondamento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità limitatamente ai vizi propri costituenti violazioni della legge processuale.

  • art. 350 c.p.c.

    La verifica della regolare instaurazione del contraddittorio e gli eventuali provvedimenti conseguenti devono precedere la pronuncia di inammissibilità dell'appello.

  • art. 283 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la Corte d'appello aveva riservato la decisione su tale istanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. n. 1914/2016

    Le Sezioni unite hanno affermato che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile per cassazione solo per vizi propri.

  • Cass. n. 15786/2021

    L'inosservanza del limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza di inammissibilità costituisce vizio proprio deducibile per cassazione.

  • Cass. n. 18876/2020

    Il giudice d'appello deve preliminarmente verificare la corretta instaurazione del contraddittorio prima di pronunciare l'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • L'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. è impugnabile in cassazione soltanto per vizi propri del provvedimento, cioè per violazioni della disciplina processuale che ne governano la pronuncia, non per contestare il merito della decisione di primo grado o la valutazione delle censure d'appello.
  • La censura relativa al momento di emissione dell'ordinanza di inammissibilità è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia pronunciato dopo l'inizio della trattazione o in violazione della sequenza procedimentale imposta dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Prima di dichiarare inammissibile l'appello, il giudice di secondo grado deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e, se emergono vizi di notificazione o omissione del contraddittorio nei confronti di parti necessarie, deve adottare i provvedimenti conseguenti ex art. 350 c.p.c.
  • La locuzione utilizzata dal giudice d'appello per descrivere l'udienza o le modalità della trattazione non è decisiva; rileva invece la sostanza degli atti compiuti, per stabilire se la trattazione sia effettivamente iniziata.
  • Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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