Cassazione Civile, Ordinanza n. 34228/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, con ricorso per cassazione, la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato il rigetto dei loro appelli contro avvisi di accertamento catastale relativi alla rendita di un parco eolico. In sede amministrativa e di merito, l’ufficio aveva modificato la rendita proposta con Docfa, includendo anche il "palo eolico" tra gli elementi rilevanti ai fini della stima. In cassazione hanno proposto tre motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, sostenendo che la torre eolica non dovesse concorrere alla rendita catastale; il secondo per violazione dell’art. 2697 c.c.; il terzo per violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 114 del 1949 e del R.d.l. n. 652 del 1939. L’Agenzia delle entrate ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la torre eolica non va computata perché elemento funzionale allo specifico processo produttivo e componente essenziale e attiva della macchina, non separabile dalla funzione di produzione energetica. Ha quindi censurato la CTR per avere operato un distinguo non consentito tra funzione di sostegno e funzione produttiva.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
«a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento»; «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»
La norma catastale va letta nel senso che dalla stima diretta restano esclusi i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo; la torre eolica, pur infissa al suolo, rientra in tale esclusione perché parte essenziale e attiva dell’impianto di produzione dell’energia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorribilità utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma il relativo motivo resta assorbito.
d.P.R. n. 114 del 1949
Richiamato nel terzo motivo, assorbito dall’accoglimento del primo.
R.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato nel terzo motivo, assorbito dall’accoglimento del primo.
art. 4 r.d.l. 652/39
Richiamato come parte del quadro normativo sulla nozione di immobile urbano ai fini catastali.
art. 2, comma 3, d.m. 2.1.1998 n. 28
Richiamato come parte del quadro normativo sulla nozione di unità immobiliare ai fini catastali.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, la torre di sostegno non va automaticamente inclusa nel valore imponibile solo perché stabilmente infissa al suolo: occorre verificare se sia componente strutturalmente e funzionalmente integrata nel processo produttivo, nel qual caso resta esclusa dalla stima diretta.
- Nella disciplina catastale degli immobili speciali e particolari, il discrimine non è tra bene mobile e bene immobile in senso strutturale, ma tra elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell’immobile ed elementi che sono macchinari, congegni, attrezzature o impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Non è consentito scindere, ai fini della stima catastale di un impianto eolico, la funzione di sostegno da quella produttiva quando la seconda presuppone necessariamente la prima: le due funzioni vanno considerate unitariamente nell’ambito del medesimo impianto.
- Quando la decisione di merito deriva da un’erronea interpretazione della norma e non da un’incertezza fattuale, la Cassazione può correggere direttamente l’errore di diritto e disporre il rinvio per il solo ricalcolo della rendita, senza necessità di nuovo accertamento in fatto.
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