Cassazione Penale, Sentenza n. 24347/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, accogliendo l'appello di Jannacopulos, aveva annullato la misura del divieto di esercitare l'attività di editore applicata a Jannacopulos in relazione al presunto reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) nei confronti del direttore generale dell'Ulss 7, Carlo Bramezza. Il Pubblico Ministero denunciava manifesta illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente delimitato temporalmente le condotte (iniziative già da luglio 2021), non aveva collegato la natura minatoria delle massicce trasmissioni (oltre 400 servizi) alla pressione finalizzata a costringere il direttore a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio o ad abbandonare la carica, e aveva travisato la portata minatoria delle dichiarazioni rese nel colloquio tra Jannacopulos e Volpato. Inoltre il PM censurava l'analisi della scriminante del diritto di critica ritenuta non pertinente al reato contestato.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto incensurabili le valutazioni del Tribunale di Venezia che aveva escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 336 c.p.: il Tribunale aveva correttamente valutato che le trasmissioni erano iniziate solo da novembre 2021 e che il colloquio di luglio 2021 non conteneva, di per sé, minacce dirette o indirette, essendosi limitato Jannacopulos a esprimere "aspettative" e a prospettare iniziative di stampa qualora le richieste non fossero state esaudite. La Corte ha sottolineato la necessità di bilanciare il diritto all'informazione con la tutela dell'onorabilità del pubblico ufficiale; ha rilevato che la sola massa di servizi o la faziosità non sono sufficienti a integrare la minaccia, salvo che la campagna sia gratuitamente denigratoria e atta a colpire la libertà morale della persona. Conclude che l'ostilità personale e i sentimenti di astio non possono di per sé integrare la minaccia; pertanto è stata confermata l'esclusione della configurabilità del reato e respinto il gravame del PM.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen. (minaccia a pubblico ufficiale)
La minaccia va valutata con un giudizio "ex ante" sull'idoneità a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri. Non basta la massività o la faziosità dell'informazione: occorre che l'attività mediatica assuma carattere denigratorio e intimidatorio tale da incidere sulla libertà morale o sulla permanenza nell'incarico del pubblico ufficiale
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Richiamata solo per distinguere l'accertamento della eventuale diffamazione dall'esame della idoneità intimidatoria: il Tribunale non ha svolto un giudizio penale sulla diffamazione, ma ha valutato se la critica giornalistica, pur faziosa, travalicasse in denigrazione tale da costituire minaccia
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi del ricorso)
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso nel rispetto dei limiti di motivazione richiesti in sede di impugnazione
Massime di principio
- Per valutare se una campagna mediatica integri una minaccia a pubblico ufficiale è necessario un giudizio "ex ante" sull'idoneità intimidatoria delle condotte, considerando contesto, contenuto, frequenza e tempestività rispetto agli eventi decisionali.
- La mera ripetizione o massività di critiche giornalistiche non è sufficiente a integrare il reato di minaccia: occorre che i contenuti travalichino la critica sull'azione pubblica e divengano denigratori, offensivi della sfera morale della persona, e idonei a costringerla a cessare l'incarico o a compiere atti contrari ai doveri.
- Le dichiarazioni private (anche se dure) rivolte a intermediari non configurano automaticamente minaccia: va valutato il contesto, la forma, chi ha iniziato l'incontro, e se le parole esprimono una vera prospettiva di danno ingiusto piuttosto che la previsione di ricadute mediatiche della critica.
- Il giudice deve bilanciare il diritto all'informazione e alla critica con la tutela dell'onore e della libertà morale del pubblico ufficiale; tale bilanciamento è decisivo per stabilire l'idoneità intimidatoria.
- Sentimenti personali di astio o ostilità non sono di per sé reato: servono elementi probatori concreti (contenuti palesemente falsi, gratuiti attacchi personali, minacce esplicite) che dimostrino la volontà di costringere il pubblico ufficiale.
- Nelle impugnazioni è essenziale che il ricorrente indichi specificamente le ragioni di illogicità o gli aspetti non valutati: la mera insistenza sulla diversa ricostruzione dei fatti senza dimostrare omissioni di esame può portare all'inammissibilità del ricorso.
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