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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15966/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari per un'ipotesi di riciclaggio (art. 648‑bis e aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p.) in relazione al transito di 28.980 euro ritenuti provento di frode fiscale. La difesa deduceva: errore di applicazione degli artt. 273, 274, 275 c.p.p., 648‑bis e 416‑bis.1 c.p.; vizio di motivazione; mancanza di gravi indizi di colpevolezza (assenza di beneficio per il ricorrente e mancanza di rapporti con soggetti indiziati), inesistenza dell'elemento soggettivo e della prova dell'operatività della cosca Mazzaferro ai fini dell'aggravante «metodo mafioso», e carenza di valutazione concreta e attuale delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo il GIP aveva sostituito la misura custodiale con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con conseguente rimessione in libertà del ricorrente, e il difensore aveva formalmente rinunciato al ricorso. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza cautelare originaria e che la rinuncia manifestata escludeva l'interesse alla pronuncia (richiamata giurisprudenza). Pur non entrando nel merito delle censure sulla gravità indiziaria e sulle pretese violazioni di norme penali e processuali, la Corte ha ritenuto sussistente la condanna alle spese processuali e ha irrogato un'ammenda contenuta di euro 500 a favore della Cassa delle Ammende, perché la sostituzione della misura ha riguardato solo il profilo cautelare e non ha assorbito le questioni relative alla gravità indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Usato dalla Corte per delimitare l'enunciazione del motivo nel ricorso; norma applicata formalmente per la corretta esposizione dei motivi ai fini della decisione sull'inammissibilità.

  • artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.

    art. 273, 274, 275 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa come presunta errata applicazione; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla loro violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 648‑bis cod. pen. (riciclaggio)

    Reato contestato al ricorrente (transito di denaro provento di frode fiscale). La difesa ha contestato la sussistenza dei gravi indizi su questo capo, ma la Corte non ha esaminato la fondatezza delle censure per inammissibilità del ricorso.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante per agevolazione di associazione mafiosa)

    Aggravante contestata (agevolare associazione di stampo 'ndranghetistico, cosca Mazzaferro). La difesa ha sostenuto mancanza dell'elemento soggettivo e della prova dell'esistenza/operatività della cosca; la Corte non ha valutato il merito dell'applicazione dell'aggravante dato che ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024)

    Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01

    Richiamate dalla Corte per due principi: (i) l'interesse all'impugnazione richiede la perdurante efficacia del provvedimento impugnato e la rinuncia esclude l'interesse, e (ii) la sostituzione della misura può far venire meno l'interesse all'impugnazione ma ciò vale solo se la mutazione assorbe interamente la finalità dell'impugnazione; nel caso di specie la sostituzione ha riguardato solo le esigenze cautelari e non la gravità indiziaria, per cui non ha determinato l'estinzione integrale dell'interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare con una misura non custodiale può determinare la carenza di interesse all'impugnazione: se chi impugna rinuncia all'eventuale pronuncia, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
  • Se la sostituzione della misura incide soltanto sulle esigenze cautelari ma non sul profilo della gravità indiziaria, la parte può comunque essere condannata alle spese: la mutata situazione non sempre assorbe l'intera finalità dell'impugnazione.
  • Per preservare la possibilità di ottenere una pronuncia utile ai fini della riparazione per ingiusta detenzione o di incidere sul profilo della gravità indiziaria, la difesa deve evitare la rinuncia formale al ricorso finché non sia ottenuto l'esito processuale desiderato.
  • Quando si contesta l'applicazione dell'aggravante «metodo mafioso» è necessario evidenziare elementi probatori dell'elemento soggettivo e dell'operatività/struttura della cosca: meri colloqui intercettati senza riscontri concreti rischiano di essere considerati insufficienti.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è importante distinguere chiaramente le questioni processuali (es. vizio di motivazione, violazioni di norme processuali) da quelle di merito (es. gravità indiziaria): la Corte può non entrare nel merito se sussistono ragioni di inammissibilità formale o di carenza di interesse.
  • Se l'obiettivo è ottenere la revoca di una misura custodiale, la strategia difensiva può puntare tempestivamente alla sostituzione della misura in sede di giudice del riesame; se invece si mira a ottenere una pronuncia di Cassazione sulla fondatezza delle accuse, non si dovrebbe rinunciare all'impugnazione dopo la sostituzione della misura.

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