Cassazione Penale, Sentenza n. 12259/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per minaccia aggravata: 1) censura per presunta insussistenza della materialità del reato dovuta all'omessa identificazione della persona offesa e quindi all'impossibilità di verificare la concreta idoneità intimidatoria della condotta; 2) deduzione di assenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (dolo), poiché l'omessa identificazione renderebbe impossibile accertare l'intento di intimorire; 3) contestazione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), deducendo che la condotta era di breve durata, l'arma era scarica e non puntata contro nessuno, e sussisterebbero elementi che avrebbero dovuto far ritenere la tenuità dell'offesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la destinatario della minaccia fosse individuabile nel soggetto con cui Mancini stava discutendo, sulla base delle dichiarazioni del teste Di Pasquale (e di De Michelis, che aveva riferito di aver udito Mancini dire "Ho la pistola"). L'estrazione dell'arma e il suo uso, seppur puntata verso l'alto, sono stati considerati idonei a produrre un effetto intimidatorio oggettivo; pertanto sussiste il dolo generico richiesto per il reato di minaccia. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la Corte ha escluso la particolare tenuità per la platealità del gesto, il luogo (supermercato) e la presenza di più persone nonché per i moti futili della lite (acquisto in promozione) e per il terrore effettivamente generato tra i clienti. È stato ribadito che l'assenza di anche uno solo degli elementi richiesti per la tenuità suffice a escluderne l'applicabilità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). Sentenza del 24/02/2026.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: per riconoscere la particolare tenuità è necessario che concorrano tutti gli elementi richiesti; la presenza di platealità, luogo pubblico e modalità pericolose (p. es. minaccia con arma in supermercato) esclude la tenuità anche se altri fattori (breve durata, arma scarica) possono attenuare il disvalore.
art. 61 n. 1) cod. pen. (circostanze aggravanti, citata nella discussione)
Richiamata in riferimento alla valutazione complessiva del disvalore della condotta; la mancata contestazione dell'aggravante non impedisce alla Corte di valutare il contesto e le modalità per escludere la particolare tenuità.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa identificazione formale della persona offesa non impedisce automaticamente la configurabilità del reato se la vittima è individuabile sulla base di elementi probatori (es. dichiarazioni di testimoni).
- La capacità intimidatoria della condotta si valuta anche oggettivamente: l'uso o l'estrazione di un'arma da fuoco, anche se non effettivamente esplosa o puntata al corpo, può essere ritenuta idonea a intimidire.
- Per il dolo nel reato di minaccia è spesso sufficiente il dolo generico (consapevolezza della capacità intimidatoria della condotta), senza necessità di prova di uno scopo specifico di intimorire.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis richiede la concomitanza di tutti i presupposti normativi; l'assenza anche di uno solo di essi giustifica il rigetto della relativa richiesta.
- Fattori attenuanti (breve durata, arma scarica, comportamento successivo collaborativo) possono non essere determinanti se il contesto (luogo pubblico, platealità, spavento dei presenti) mostra un elevato disvalore della condotta.
- In situazioni similari, il difensore deve puntare a dimostrare con prove concrete l'assenza di percezione da parte della vittima e la mancanza di reale pericolo se si intende ottenere il riconoscimento della particolare tenuità o l'esclusione della materialità del reato.
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