Cassazione Civile, Ordinanza n. 05414/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un atto di contestazione di sanzioni collegato a un maggior reddito IRES accertato per l’anno 2005. La pretesa sanzionatoria presupponeva un separato avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva negato la deducibilità di costi qualificati dalla società come perdita su crediti, ritenendo invece trattarsi di rinuncia a credito nei confronti di una società interamente partecipata, da contabilizzare come costo incrementativo del valore della partecipazione. La società aveva sostenuto la correttezza della dichiarazione e l’esistenza di un accordo transattivo. Nei gradi di merito, la CTP aveva annullato anche l’atto sanzionatorio perché aveva annullato l’avviso di accertamento presupposto; la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., perché la CTR aveva annullato le sanzioni sulla sola base dell’annullamento dell’avviso presupposto, non ancora definitivo; 2) nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudicante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la decisione della CTR fosse errata perché fondata sull’annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante, ma tale pronuncia non era ancora definitiva e, nel frattempo, la Corte stessa aveva cassato con rinvio la decisione relativa all’avviso presupposto. Venuto meno il fondamento dell’annullamento delle sanzioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale può essere valorizzato solo quando la decisione sia passata in giudicato; non è corretto attribuire effetti definitivi a una pronuncia non definitiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 2909 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui è stata dedotta la nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio.
La sospensione necessaria per pregiudizialità tecnica non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, salvo diverse previsioni normative.
Se la sospensione ex art. 295 c.p.c. sia stata disposta, può essere proposta istanza di prosecuzione.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
In presenza di rapporto di pregiudizialità tecnica e decisione non definitiva della causa pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere solo facoltativa.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
Se interviene riforma o cassazione della decisione pregiudiziale, opera l’effetto espansivo esterno sui provvedimenti dipendenti, anche se nel frattempo passati in giudicato.
Massime di principio
- Quando una decisione dipende logicamente da altra controversia pregiudiziale, il giudice della causa dipendente non può fondare stabilmente la propria decisione su una pronuncia pregiudicante ancora non definitiva, se la successiva evoluzione del giudizio pregiudicante elimina quel fondamento.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità tecnica non è automatica ogni volta che esista un rapporto tra due giudizi: se la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non passata in giudicato, la sospensione può essere solo facoltativa, salvo specifiche norme che impongano l’attesa del giudicato.
- L’eventuale riforma o cassazione della decisione sulla causa pregiudiziale travolge in via riflessa il provvedimento dipendente, per effetto espansivo esterno, ristabilendo la coerenza tra le decisioni.
- In materia tributaria, l’annullamento dell’atto sanzionatorio fondato esclusivamente sull’annullamento dell’avviso di accertamento presupposto non è mantenibile se quest’ultimo esito non è definitivo o viene successivamente meno.
- Il giudicato non può essere anticipato: gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. presuppongono il passaggio in giudicato della decisione.
- La mancata sospensione del giudizio dipendente non comporta automaticamente nullità, quando la disciplina processuale consenta la prosecuzione del giudizio in attesa dell’esito della causa pregiudicante.
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