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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02146/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una condotta estorsiva aggravata dal c.d. metodo mafioso. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prove a discarico decisive e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo anche che sarebbe stato omesso un dato probatorio favorevole. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., contestando la ricorrenza del metodo mafioso. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate in prevalenza o almeno in equivalenza rispetto all'aggravante mafiosa. Con il quarto motivo ha contestato la dosimetria della pena. Sono stati poi depositati motivi aggiunti, dichiarati inammissibili in conseguenza dell'inammissibilità dei motivi principali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva, non devoluta in appello e priva di concreta indicazione; ha qualificato come mera reiterazione delle censure di merito, già disattese dalla Corte di appello, le doglianze sulla responsabilità e sulla connotazione estorsiva del fatto; ha reputato infondato il motivo sull'aggravante del metodo mafioso, richiamando il principio per cui essa non richiede l'esistenza di un'associazione mafiosa costituita, essendo sufficiente l'evocazione della forza intimidatrice tipica; ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che l'art. 416-bis.1 c.p. non consente il bilanciamento con attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p.; ha infine giudicato infondata la censura sulla pena, perché la determinazione sanzionatoria era stata motivata con riferimento alla gravità del fatto ex artt. 132 e 133 c.p. L'inammissibilità dei motivi principali ha travolto anche i motivi aggiunti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante del metodo mafioso è configurabile anche senza la presenza di un'associazione mafiosa costituita o la partecipazione dell'agente ad essa; basta il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Inoltre, l'aggravante non è bilanciabile con attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p.

  • art. 98 c.p.

    È una delle sole attenuanti che, per espressa previsione normativa richiamata dalla Corte, possono essere oggetto di bilanciamento con l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.

  • art. 114 c.p.

    È una delle sole attenuanti che, per espressa previsione normativa richiamata dalla Corte, possono essere oggetto di bilanciamento con l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e va esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La pena può essere motivata facendo riferimento alla gravità del fatto e alle sue complessive connotazioni, quale criterio di commisurazione sanzionatoria.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    I motivi aggiunti risultano inammissibili quando cadono insieme ai motivi principali dichiarati inammissibili.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato unitamente all'art. 585, comma 4, c.p.p. per affermare l'inammissibilità dei motivi aggiunti conseguente all'inammissibilità del ricorso principale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato e disatteso dal giudice di merito.
  • La censura relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva deve essere specifica, concreta e devoluta nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, è inammissibile.
  • L'aggravante del metodo mafioso non presuppone necessariamente un'associazione mafiosa esistente né la partecipazione dell'agente ad essa: è sufficiente che la condotta richiami o ostenti la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e produca una condizione di soggezione più intensa sulla vittima.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. non è liberamente bilanciabile con attenuanti generiche, essendo il bilanciamento consentito solo con le attenuanti espressamente previste dalla legge.
  • La determinazione della pena è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; è sufficiente che il giudice dia conto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., anche valorizzando la gravità del fatto.
  • L'inammissibilità dei motivi principali determina l'inammissibilità dei motivi aggiunti che vi siano strutturalmente collegati.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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