Cassazione Penale, Ordinanza n. 12108/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un assegno indicato nel capo di imputazione. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione sulla responsabilità, lamentando altresì la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e della particolare ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p.; il motivo è stato ritenuto meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e già affrontate dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche, censura giudicata manifestamente infondata sulla base della motivazione della sentenza impugnata. Nel provvedimento si dà atto anche dell'asserita prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità, ma si afferma che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevarla ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano, rispettivamente, reiterativi di censure già esaminate in appello e manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre precisato che, a seguito dell'inammissibilità, non può dichiararsi una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., neppure se la prescrizione sia maturata nel frattempo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come causa di non punibilità, ma la censura è ritenuta meramente reiterativa e non idonea a superare la motivazione della sentenza di appello.
Invocato dal ricorrente in relazione alla ricettazione dell'assegno; la Corte non accoglie la doglianza perché già esaminata e motivatamente respinta in appello.
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo officioso delle cause di non punibilità, inclusa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la decisione di merito risulti sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche se la prescrizione sia maturata nel corso del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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