Cassazione Penale, Ordinanza n. 26935/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Un imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la condanna per danneggiamento di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, commesso il 13 marzo 2020. Il ricorso articolava sei censure: (1) violazione di legge sulla procedibilità a querela, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente la costituzione di parte civile della persona offesa per integrare la querela, senza individuare un atto espressivo di volontà punitiva; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. sulla valutazione di attendibilità della persona offesa e sufficienza della prova dichiarativa; (3) violazione di legge e vizio motivazionale per inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in ragione dell'assenza di fotografie del danno, dell'individuazione dello strumento usato e di accertamenti tecnici; (4) travisamento della prova e omessa valutazione di elementi decisivi, con attribuzione eccessiva alle dichiarazioni della persona offesa; (5) violazione di legge e vizio motivazionale sull'elemento soggettivo del danneggiamento; (6) violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p., con riflessi sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sulla querela, richiamando la giurisprudenza consolidata. Ha ritenuto manifestamente infondati, o comunque non deducibili in sede di legittimità, i motivi relativi alla credibilità della persona offesa, alla prova del fatto, all'elemento soggettivo e alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, osservando che la valutazione compiuta dalla Corte d'appello era congrua e logica e che il danno era stato constatato dalla polizia giudiziaria intervenuta. Quanto alle attenuanti generiche, ha approvato il diniego per assenza di elementi positivi e di collaborazione dell'imputato, con conseguente correttezza anche del trattamento sanzionatorio. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del danneggiamento contestato, per il quale la condanna è stata confermata e il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è la base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge, qui ritenuti infondati o non deducibili nei termini prospettati.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
è richiamato per il vizio di motivazione, ma le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate.
le regole probatorie richiamate dal ricorrente non sono state ritenute violare nel caso concreto; le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la responsabilità, previa verifica di credibilità e attendibilità.
artt. 336, 337, 340, 408 e ss. c.p.p.
sono stati richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla querela, ma la Corte ha escluso l'errore della sentenza impugnata.
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
criterio di commisurazione della pena richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o una rivalutazione della credibilità dei testimoni; la Corte di cassazione può intervenire solo su illogicità manifeste o violazioni di legge effettive.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche se costituita parte civile, essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice dia adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- Le regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alla persona offesa, sicché non è necessaria la ricerca di riscontri nel medesimo senso richiesto per le chiamate in correità.
- La prova del danneggiamento può essere desunta anche dall'accertamento diretto del personale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto, senza che l'assenza di fotografie o di accertamenti tecnici renda automaticamente illogica la motivazione di condanna.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi e la mancanza di collaborazione dell'imputato; dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente.
- La valutazione dell'elemento soggettivo del reato è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e adeguata.
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