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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2883/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; si censurano presunte violazioni di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e carenze di motivazione circa la concreta esigenza cautelare ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., nonché la mancata valutazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive (obbligo di dimora o divieto di dimora) alla luce della situazione personale (permesso di soggiorno, contratto di lavoro a tempo indeterminato, assenza di precedenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla base delle modalità concrete della condotta (quantità non esigua di cocaina già confezionata per la cessione, rifiuto di fornire codici di sblocco dei telefoni, indicazione non corretta dell'indirizzo), della parziale ammissione di responsabilità e dell'inserimento in un contesto illecito. L'incensuratezza e il lavoro dell'indagato sono stati considerati ma non idonei a escludere il rischio, avendo il Tribunale applicato comunque la misura meno afflittiva (arresti domiciliari) rispetto alla detenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    Norma che incrimina la detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti; contestazione penalmente rilevante nei fatti (45 dosi di cocaina già confezionate).

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Richiamata come possibile allegazione difensiva (finalità diverse dalla spaccio), ma i fatti e la valutazione del Tribunale hanno escluso tale qualificazione.

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Consente di applicare misure cautelari quando sussiste il pericolo di reiterazione del reato valutato anche in base alle modalità della condotta; così è stato interpretato e applicato per giustificare gli arresti domiciliari.

  • codice di procedura penale, artt. 275 (commi 1 e 2)

    Riferimenti alle modalità di impugnazione e valutazione delle misure cautelari; il vizio dedotto non è stato ritenuto sussistente dalla Corte.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Base normativa per la condanna alle spese del giudizio di legittimità e per il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016 (Castagna) e Corte Costituzionale, sent. n.186 del 13/06/2000

    Richiamate come precedenti per il principio che l'incensuratezza è una presunzione relativa di minima pericolosità sociale e per criteri di condanna alle spese; non impediscono l'applicazione di misure se sussiste concreto rischio di recidiva.

Massime di principio

  • Il giudice può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione non solo in base alla gravità astratta del reato, ma valutando le concrete modalità della condotta (quantità e confezionamento della droga, comportamenti ostativi alle indagini, comunicazioni false o fuorvianti).
  • Elementi personali positivi (incensuratezza, contratto di lavoro, permesso di soggiorno) attenuano la misura ma non la escludono: sono presunzioni relative che possono essere superate se emergono elementi concreti di rischio di recidiva.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve essere analitica e collegare i fatti specifici alla esigenza cautelare; tuttavia contestazioni generiche senza elementi di fatto addizionali difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
  • La misura meno afflittiva va preferita quando compatibile con la funzione cautelare; il giudice può comunque optare per gli arresti domiciliari piuttosto che per misure come l'obbligo di dimora se ritiene che solo la restrizione della libertà personale possa interrompere contatti e movimenti che favoriscono la reiterazione.
  • Rifiutare di collaborare alle attività di verifica (es. non fornire codici di sblocco del telefono) o fornire residenze inesatte aggrava la valutazione del rischio e giustifica misure più restrittive.

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