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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26606/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale emesso in un procedimento per più episodi di estorsione aggravata: il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere, poi sostituita dal Tribunale del riesame con gli arresti domiciliari, il divieto di contatti con persone diverse dai conviventi e il braccialetto elettronico. L’indagato ha ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, violazione dell’art. 273 c.p.p. e vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe fondato il giudizio su una generica appartenenza a un gruppo, senza individuare il concreto contributo dell’indagato nelle due estorsioni contestate. Quanto al capo relativo a un bar, si sosteneva che l’unico episodio specificamente riferibile al ricorrente fosse il danneggiamento di un vetro ripreso dalle telecamere, già qualificato come danneggiamento e non come estorsione; le dichiarazioni dei testimoni sarebbero state generiche e non idonee a descrivere condotte minacciose. Quanto al secondo episodio, la difesa osservava che la persona offesa si era limitata a indicare il ricorrente come componente del gruppo e che il prelievo di una torta senza pagamento avrebbe semmai integrato un mero inadempimento contrattuale, privo di violenza o minaccia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proponesse una lettura alternativa e frazionata degli elementi indiziari, non consentita in sede di legittimità, e che fosse per di più reiterativa di doglianze già esaminate e disattese dal Tribunale del riesame con motivazione puntuale, non apparente e immune da illogicità. La Corte ha valorizzato, per il primo episodio, le plurime denunce del gestore, riscontrate dalle immagini di videosorveglianza e dalle dichiarazioni dei dipendenti, che descrivevano una condotta sistematica di intimidazione, aggressione, intrusioni e danneggiamenti finalizzata a ottenere consumazioni gratuite; ha inoltre ritenuto corretta l’individuazione del ricorrente mediante riconoscimenti fotografici e riprese video. Per il secondo episodio, ha ritenuto non illogica la ricostruzione del riesame, fondata sulle dichiarazioni delle persone offese e sulle intercettazioni, da cui emergeva la presenza del ricorrente nel gruppo capeggiato da altro soggetto e la sua partecipazione a condotte intimidatorie, sicché anche il prelievo della torta senza pagamento era stato correttamente letto come espressione del coinvolgimento nell’attività vessatoria e non come mero inadempimento civilistico. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale parametro della gravità indiziaria per contestare la tenuta dell’ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché volta a rivalutare il merito degli indizi.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    indicato nel preambolo come base della trattazione in camera di consiglio con contraddittorio scritto, in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 629 c.p.

    richiamato per definire la fattispecie di estorsione; la Corte ribadisce che integra il reato la condotta di chi, con violenza o minaccia, costringe il gestore di un bar a fornire consumazioni senza pagamento, anche per un profitto esiguo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità contro un’ordinanza cautelare, non è consentito proporre una lettura alternativa o frazionata degli indizi, quando il giudice del riesame abbia svolto una motivazione completa, coerente e non apparente sulla gravità indiziaria.
  • La verifica di legittimità sulla gravità indiziaria non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito, ma solo di controllare che essa sia sorretta da elementi dimostrativi validi, complessivamente esaurienti e logicamente plausibili.
  • La motivazione del riesame può fondare la gravità indiziaria su un compendio convergente di denunce, riscontri documentali, immagini di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici, dichiarazioni testimoniali e intercettazioni, purché tali elementi siano globalmente letti in modo non illogico.
  • Nel delitto di estorsione, anche il conseguimento di consumazioni o beni di modesto valore, se ottenuto mediante violenza o minaccia e inserito in una sistematica condotta vessatoria, integra il requisito del profitto ingiusto e del danno per la persona offesa.
  • La mera prospettazione difensiva di un episodio come inadempimento contrattuale non esclude la qualificazione estorsiva quando il contesto fattuale evidenzi intimidazione, coazione e inserimento dell’atto nel programma vessatorio del gruppo criminale.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariEstorsioneImpugnazioni
RamiMisure cautelariDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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