Cassazione Penale, Sentenza n. 35429/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo A) e rideterminato la pena per il reato residuo ascritto al capo B) (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la prescrizione sarebbe intervenuta anche per il capo B), tenuto conto della sospensione del termine prescrizionale per anni 1, mesi 8 e giorni 15; 2) illogicità e mancata motivazione nella rideterminazione della pena per il capo B), pari a quella originaria del capo A) ritenuto prescritto; 3) violazione degli artt. 163 e 166 c.p. e art. 12 d.lgs. 74/2000 per non avere la Corte territoriale esteso il beneficio della sospensione condizionale anche alle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e, per i motivi secondo e terzo, anche per carenza d'interesse. In sintesi: (i) la prescrizione è stata correttamente dichiarata solo per il capo A) perché quel reato è antecedente alla L. 14/9/2011, n.148; il capo B) è stato commesso dopo l'entrata in vigore della normativa che ha aumentato i termini prescrizionali (comma 1‑bis art. 17 d.lgs. 74/2000), e, considerati gli atti interruttivi e la sospensione della pena, il reato non è prescritto; (ii) la rideterminazione della pena per il capo B) è motivata: la Corte d'appello ha fissato la pena base nel minimo edittale (tenuto conto dell'abrogazione del terzo comma dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 da parte del d.l. n. 138/2011 conv. L. 148/2011) e ha applicato le attenuanti concesse; (iii) il beneficio della sospensione condizionale si estende alle pene accessorie ex art. 166 c.p., perciò la censura è manifestamente infondata. Per effetto dell'inammissibilità, la cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riguarda il tipo di reato contestato (capo B); la Corte ha considerato la pena edittale minima in applicazione delle modifiche legislative successive (abrogazione del terzo comma operata dal d.l. n. 138/2011 conv. L. 148/2011).
L. 14 settembre 2011, n. 148 (conversione d.l. 13 agosto 2011, n. 138)
Ha modificato il regime prescrizionale e la disciplina delle pene: la Corte ha ritenuto che per i reati commessi dopo tale intervento si applicino i termini prescrizionali maggiorati (effetto sul capo B) e l'abrogazione del terzo comma dell'art. 2 d.lgs. 74/2000).
art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, comma 1‑bis
Introdotto dalla L. 148/2011; ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i reati previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000, spiegando perché il capo B) non risultava prescritto.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla sospensione della pena; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'estensione delle misure accessorie.
Stabilisce che il beneficio della sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; la Corte ha confermato che tale principio opera anche nel caso in esame, rendendo infondata la censura del ricorrente.
Richiamato dal ricorrente come possibile ostacolo all'estensione del beneficio alle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che tale norma non contrasti con l'applicazione dell'art. 166 c.p. e che l'allegazione fosse infondata.
Prevede l'onere del pagamento delle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato; applicata dalla Corte per fissare l'importo di Euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla trasmissione delle richieste del Pubblico Ministero in sede di decisione; il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La decorrenza della prescrizione va valutata in base alla data del fatto e alle modifiche legislative successive: modifiche che aumentano i termini prescrizionali operano solo per i fatti commessi dopo la loro entrata in vigore.
- Le cause di sospensione e gli atti interruttivi della prescrizione devono essere computati per verificare l'effettiva estinzione del reato; una sospensione della pena può prolungare i termini tale da impedire la prescrizione.
- La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie ex art. 166 c.p.; eccezioni a tale principio richiedono chiara disposizione normativa contraria.
- In Cassazione i motivi manifestamente infondati o che non incidono sul risultato possono determinare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e/o carenza d'interesse.
- La Corte può motivare la rideterminazione della pena attenendosi ai limiti edittali e alle circostanze applicate (minimo edittale, attenuanti); se congruamente motivata, la rideterminazione non è sindacabile per semplice disaccordo.
- In caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo colpa nella determinazione dell'atto.
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