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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19255/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di appello, della condanna pronunciata in primo grado per guida senza patente. La fattispecie concreta riguarda un soggetto sorpreso alla guida di un veicolo privo del titolo abilitativo richiesto. Nel primo ricorso è stata dedotta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Nel secondo ricorso sono stati dedotti: violazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, e 192, comma 2, c.p.p., per asserito difetto di motivazione e per violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ordine all'identificazione del conducente; ulteriore doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; infine richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 53 d.lgs. 689/1981. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativi delle censure già formulate in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre escluso la configurabilità dell'art. 131-bis per la contravvenzione di guida senza patente, osservando che il reato è configurabile solo in caso di recidiva nel biennio e dunque difetta il requisito della non abitualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte non consentiti perché meramente ripetitivi delle doglianze già sottoposte al giudice di merito e non calibrati sulla motivazione della sentenza di appello, e in parte manifestamente infondati. In particolare, ha reputato infondata la censura sulla pretesa illogicità della motivazione in tema di identificazione del conducente, poiché la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento su elementi oggettivi, tra cui l'identificazione operata dagli agenti. Ha inoltre ribadito che la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla guida senza patente, essendo la punibilità prevista solo in caso di recidiva nel biennio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La guida senza patente è penalmente rilevante nella specifica ipotesi prevista dalla norma; la Corte richiama il principio secondo cui la condotta assume rilevanza penale solo nel caso di recidiva nel biennio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché manca il requisito della non abitualità del comportamento.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La censura sulla motivazione deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; non è consentito in cassazione riproporre doglianze generiche o già esaminate.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La valutazione della prova e dell'identificazione dell'imputato deve misurarsi con gli elementi oggettivi posti a base della decisione; la doglianza che non evidenzi un concreto travisamento è inammissibile.

  • art. 53 d.lgs. 689/1981

    La richiesta di sostituzione della sanzione detentiva con quella pecuniaria è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata accolta poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Sez. 4, Sentenza n. 28657 del 05/07/2024 - Rv. 286812-01

    Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui l'art. 131-bis c.p. non si applica alla guida senza patente per difetto del requisito della non abitualità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre, senza effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, le stesse argomentazioni già sottoposte al giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio di motivazione o di travisamento della prova deve indicare un effettivo scostamento tra quanto affermato dal giudice e gli elementi risultanti dagli atti; l'allegazione generica di illogicità non è sufficiente.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la fattispecie incriminatrice esige, per la punibilità, un indice di abitualità o recidiva incompatibile con il requisito della non abitualità richiesto dalla causa di non punibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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