Cassazione Penale, Ordinanza n. 21439/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello era stata già riconosciuta, per due imputati, l'ipotesi lieve di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con rideterminazione della pena. Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse eccessiva e che, avuto riguardo al ruolo svolto, alla condizione psicologica e ad altre circostanze dedotte già in appello, la sanzione avrebbe dovuto essere fissata al minimo edittale. Il ricorso, tuttavia, sviluppava censure in fatto, in modo generico e senza specificare adeguatamente le circostanze asseritamente trascurate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva già affrontato la questione con motivazione solida e adeguata, priva di manifesta illogicità, e che le doglianze del ricorrente si risolvevano in valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità e comunque generiche, perché non specificavano le "altre circostanze" richiamate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiama l'ipotesi lieve del reato in materia di stupefacenti, già riconosciuta in appello per la condotta contestata
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova rivalutazione del fatto o della personalità dell'imputato, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sul trattamento sanzionatorio.
- La contestazione della pena deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata: doglianze generiche, o basate su circostanze non puntualmente indicate, non consentono il sindacato di legittimità.
- Quando la Corte di merito ha determinato la pena dopo avere riconosciuto l'ipotesi lieve del reato e applicato le ulteriori riduzioni previste (attenuanti generiche e rito), la richiesta di ulteriore riduzione al minimo edittale richiede censure puntuali e giuridicamente orientate, non mere affermazioni fattuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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