Cassazione Penale, Ordinanza n. 39099/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per estorsione, deducendo: (1) la violazione dell'art. 629 c.p. per la mancata applicazione officiosa dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2024; (2) il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., per asserita insufficienza della motivazione sulla determinazione della pena base e sull'aumento per la continuazione, senza adeguato approfondimento del disvalore del fatto. La Corte rilevava però che la questione della lieve entità non era stata previamente sollecitata in appello, pur essendo proponibile, e che la censura sulla pena mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la difesa non aveva prospettato in appello il riconoscimento della lieve entità del fatto, pur potendolo fare; il secondo è stato ritenuto inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione non è consentita una rivalutazione della congruità della pena se la decisione non è arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice dell'estorsione, rispetto alla quale si invocava la lieve entità del fatto.
sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2024
È richiamata quale fonte dell'attenuante della lieve entità del fatto invocata dalla difesa.
È richiamato come parametro per la commisurazione della pena e dell'aumento in continuazione.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere dedotto il mancato riconoscimento di una attenuante o di un beneficio quando la relativa questione, già proponibile in appello, non sia stata previamente devoluta al giudice di secondo grado nei modi consentiti.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante, arbitraria o manifestamente illogica, non una diversa valutazione della congruità della pena.
- La mancata deduzione in appello di una questione decisiva per il trattamento sanzionatorio può determinare l'inammissibilità del motivo in cassazione per difetto di previa devoluzione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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