Cassazione Civile, Sentenza n. 14850/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di trattazione ex art. 391, terzo comma, c.p.c., ritenendo che la richiesta fosse finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione già disposta e che mancasse un interesse giuridicamente rilevante e sostanziale alla revoca del decreto presidenziale. È stata pertanto confermata l'estinzione del giudizio disposta con il decreto presidenziale n. 2740/2022. Le spese di questa fase sono compensate.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso d'accertamento relativo agli anni d'imposta 2006 (IRES e IRAP): all'amministrazione erano stati imputati ricavi non contabilizzati e disconosciuta la deduzione di interessi passivi per finanziamenti da parte della controllante. L'Agenzia ha proposto appello avverso la sentenza favorevole alla contribuente; nel corso del giudizio la contribuente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, depositando la domanda dalla quale risultava nulla a debito. Era intervenuto un decreto di estinzione del procedimento (n. 2740/2022). La contribuente ha chiesto poi la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, terzo comma, c.p.c., al fine di far constatare il perfezionamento della definizione e dichiarare l'estinzione e la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018 (definizione agevolata delle controversie tributarie)
L'adesione alla definizione agevolata comporta, una volta perfezionata, l'estinzione del processo; gli effetti di tale condono hanno rilevanza pubblicistica e possono determinare l'estinzione d'ufficio del giudizio quando risultino dagli atti.
art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. (istanza di trattazione)
L'istanza di trattazione deve avere utilità e natura sostanziale: non è ammissibile se è finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione identica a quella già pronunciata e priva di effetti giuridici differenti.
Cass. Sez. Un., 27/01/2016, n. 1518
Principio secondo cui l'estinzione del processo per effetto di una sanatoria/condono è connessa a riflessi di ordine pubblico e i relativi effetti possono essere rilevati d'ufficio dal giudice se emergono dagli atti.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata che pone nulla a debito conduce, se accertata, all'estinzione del processo relativamente alla controversia definita.
- Il giudice può rilevare d'ufficio l'estinzione del giudizio per effetto di un atto di definizione agevolata, in quanto la materia ha rilievo di ordine pubblico.
- L'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c. è ammissibile solo se la parte dimostra un interesse sostanziale e un'utilità concreta rispetto all'esito processuale: non può servire soltanto a sostituire una declaratoria di estinzione con un'altra equivalente.
- Se la richiesta di trattazione non persegue la decisione sul merito ma solo la proclama di estinzione già intervenuta, il giudice deve dichiararla inammissibile.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate, tenuto conto della natura pubblicistica dell'intervento di condono.
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