Cassazione Civile, Ordinanza n. 29310/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che sosteneva di avere svolto, ininterrottamente dal 1963 al 2014, attività presso il servizio acquedotto del comune prima alle dipendenze di una società appaltatrice e poi in un rapporto di lavoro di fatto con l'ente locale, chiedendo l'accertamento del rapporto e la condanna al pagamento di differenze retributive, trattamento di fine rapporto, adeguamento della posizione previdenziale e ricalcolo della pensione. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo: per il periodo anteriore al 2002-2003, la questione coperta da giudicati anteriori; per il periodo successivo, che il rapporto di fatto con il comune fosse cessato e che la prestazione fosse stata resa, dopo il subentro di altro gestore del servizio, in favore di tale nuovo soggetto, non del comune. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con un primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e illogicità della sentenza, lamentando anche una pretesa declaratoria d'ufficio di carenza di legittimazione passiva del comune; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che il precedente giudizio definito nel 2012 aveva riguardato solo la reintegra e non le differenze retributive, e che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spettanze dal 2012 al 2014, richiamando anche un calcolo complessivo delle somme richieste per il periodo 1981-2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure erano generiche, prive di specificità e autosufficienza, non riportavano adeguatamente i fatti storici asseritamente omessi e rinviavano a documenti e atti processuali non individuati né trascritti. Inoltre, la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. non integrava un vero omesso esame di fatto decisivo secondo i criteri delle Sezioni Unite. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 132 c.p.c., poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e coerente: inammissibilità della domanda per il periodo coperto da giudicato e infondatezza per il periodo successivo, perché la prestazione era stata resa in favore della società subentrata e non del comune. Anche il vizio di omessa pronuncia non è stato ritenuto correttamente dedotto e, comunque, la Corte territoriale si era pronunciata sulle pretese relative al periodo di gestione del nuovo soggetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi
Il vizio è configurabile solo quando sia dedotto e dimostrato l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta una critica alla ricognizione della fattispecie o alla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione dell’art. 112 e dell’art. 115 cod. proc. civ.
La dedotta violazione processuale non è stata ritenuta sussistente perché la sentenza d'appello ha deciso entro i limiti delle domande e delle prove valutate.
Il vizio di omessa pronuncia richiede un puntuale riferimento alle domande effettivamente proposte nei gradi di merito; non è configurabile quando il giudice d'appello abbia comunque deciso sulle pretese azionate.
Non è stata ravvisata una decisione fondata su fatti non provati o su prove al di fuori del materiale processuale; la doglianza è risultata generica.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico della decisione; non sussiste nullità quando il ragionamento decisorio sia esposto in modo intellegibile.
È richiamata la procedura camerale di decisione sul ricorso con comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere dedotto in modo generico: la parte deve indicare con precisione il fatto storico trascurato, la sua decisività e il dato processuale da cui risulta.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: non è ammissibile se rinvia indistintamente ad atti e documenti non individuati o non trascritti nelle parti rilevanti.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque affrontato, anche implicitamente ma in modo comprensibile, le domande proposte.
- La motivazione è nulla solo quando sia radicalmente mancante o incomprensibile; è invece sufficiente se espone, anche sinteticamente, il percorso logico che sorregge la decisione.
- Un giudicato formatosi su precedenti decisioni che abbiano definito il rapporto e/o le spettanze per un determinato periodo preclude il riesame delle medesime pretese per quel segmento temporale.
- Se la prestazione lavorativa, dopo un subentro nella gestione del servizio, è resa in favore del nuovo gestore e non del precedente ente, le pretese retributive verso quest'ultimo non possono essere accolte per il periodo successivo al subentro.
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