Cassazione Civile, Ordinanza n. 19198/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due dipendenti pubblici hanno convenuto il Ministero chiedendo di accertare l'illegittimità della trattenuta del 2,50% operata mensilmente sulle loro retribuzioni. La domanda si fondava sul rilievo che essi erano assoggettati al regime del trattamento di fine rapporto, perché assunti dopo il 1° gennaio 2001 oppure, se già in servizio prima di tale data, perché avevano optato per il nuovo regime. I giudici di merito avevano accolto la pretesa, ritenendo che la trattenuta non fosse consentita dal quadro normativo e che il personale in TFR dovesse essere integralmente soggetto all'art. 2120 c.c. senza riduzioni retributive. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 335/1995, dell'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, del DPCM 20 dicembre 1999, del DPCM 2 marzo 2001 e dell'art. 2120 c.c., sostenendo che la trattenuta contestata non costituiva una decurtazione illegittima, ma un meccanismo contabile e perequativo volto a evitare disparità retributive tra personale pubblico in TFR e personale ancora in TFS, in attuazione della disciplina di passaggio al nuovo sistema. I controricorrenti hanno resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta la lettura del quadro normativo che consente la trattenuta del 2,50% per il personale pubblico in regime di TFR, in quanto collegata a un meccanismo di perequazione e di invarianza della retribuzione netta, previsto dalla normativa primaria e dagli atti attuativi e negoziali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, distinguendo la fattispecie da quella già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 2012, perché in quel caso si trattava di dipendenti in TFS e di una disciplina diversa. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria dei dipendenti. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il difforme esito dei gradi di merito rispetto a quello di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come base della disciplina del passaggio al regime di TFR per i dipendenti pubblici; la Corte lo considera compatibile con la trattenuta contestata nel quadro complessivo di armonizzazione del trattamento.
È indicato come norma sul trattamento di fine rapporto; la Corte esclude che, per il personale in TFR, essa impedisca il meccanismo perequativo previsto dalla normativa speciale.
art. 26, comma 19, l. n. 448/1998
"ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici"
È la disposizione centrale: la Corte vi ricollega il potere di definire, tramite d.P.C.M., gli adeguamenti retributivi e contributivi conseguenti al TFR, ammettendo la trattenuta come meccanismo di invarianza netta e di parità di trattamento.
DPCM 20 dicembre 1999
È richiamato come atto attuativo che prevede, per il nuovo regime di TFR, una riduzione sulla retribuzione lorda pari al contributo previdenziale abolito, con finalità perequativa.
DPCM 2 marzo 2001
È richiamato quale fonte regolamentare del sistema di trattenuta e di adeguamento retributivo nel passaggio al TFR.
art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973
È evocato solo per distinguere la fattispecie scrutinata dalla Corte costituzionale nel 2012, relativa alla rivalsa del 2,50% in regime di TFS.
art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010
È richiamato come norma oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del 2012, ma la Corte sottolinea che essa riguarda una fattispecie diversa, non sovrapponibile a quella odierna.
art. 1, comma 98, l. n. 228/2012
È menzionato solo per ricordare l'abrogazione della disciplina di cui all'art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010.
Massime di principio
- Nel passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto del personale pubblico, la trattenuta sulla retribuzione lorda può essere legittima se prevista da una disciplina primaria e attuativa che persegua la finalità di mantenere invariata la retribuzione netta e di evitare disparità tra categorie omogenee di lavoratori.
- La legittimità del prelievo va valutata nel contesto complessivo del sistema normativo e non sulla singola componente retributiva isolatamente considerata; il giudizio di compatibilità costituzionale e civilistica richiede di guardare alla retribuzione complessiva e alla funzione perequativa del meccanismo.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale di una diversa disciplina sul contributo del 2,50% non è automaticamente estensibile a fattispecie diverse, specie quando cambiano i presupposti soggettivi del rapporto e la struttura normativa che giustifica la trattenuta.
- Se la questione è risolvibile in diritto sulla base del quadro normativo e della giurisprudenza consolidata, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
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