Cassazione Penale, Ordinanza n. 31983/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, censurando, con il primo motivo, la qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come furto con strappo. Con il secondo motivo ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento della condotta. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello, diretto a ottenere una lettura alternativa del merito e privo di un effettivo confronto con la motivazione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come rapina, rilevando che la violenza era stata prevalentemente diretta contro la persona, la quale era caduta a terra fuori dal mezzo di trasporto sul quale era iniziata la condotta sottrattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il primo motivo potesse essere esaminato perché reiterativo e sostanzialmente diretto a una diversa ricostruzione del merito; ha escluso, inoltre, che il secondo motivo potesse essere scrutinato perché volto a ottenere una rivalutazione delle prove. Ha ritenuto adeguata e conforme ai principi di legittimità la motivazione della Corte d'appello sulla qualificazione del fatto come rapina, anziché furto con strappo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove e dei fatti già valutati dai giudici di merito.
La qualificazione come rapina è stata ritenuta corretta quando la violenza è prevalentemente diretta contro la persona e si distingue dalla mera violenza esercitata sulla cosa propria del furto con strappo.
La prospettazione del furto con strappo è stata esclusa in concreto in ragione della prevalente direzione della violenza contro la persona.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei termini indicati dalla decisione, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e che proponga una diversa lettura del merito.
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito né verificare la tenuta della decisione mediante il confronto con ricostruzioni alternative dei fatti.
- La condotta sottrattiva integra rapina, anziché furto con strappo, quando la violenza esercitata nel corso della sottrazione è prevalentemente diretta contro la persona; ciò vale anche quando la sottrazione sia iniziata su un mezzo di trasporto e la persona offesa, per effetto della condotta violenta, cada a terra fuori dal mezzo.
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