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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25227/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 proposto per contestare il decreto di liquidazione del compenso dovuto a un difensore per l'attività svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. La parte istante lamentava in particolare il mancato riconoscimento del compenso per la fase decisoria. Il Tribunale, pur accogliendo l'opposizione e quindi riconoscendo la fondatezza della domanda di liquidazione, aveva compensato le spese del giudizio di opposizione senza esplicitare alcuna motivazione. Con il ricorso per cassazione la difensora ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda, non fosse legittima la compensazione delle spese priva di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la compensazione delle spese processuali costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve indicare espressamente in motivazione. Poiché nel provvedimento impugnato mancava qualsiasi indicazione delle ragioni poste a base della compensazione, la statuizione sulle spese è stata cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per nuovo esame della questione sulle spese del giudizio di opposizione, del giudizio di legittimità e del successivo rinvio.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il rimedio utilizzato per proporre opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiama il principio generale di soccombenza in tema di spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita solo in presenza dei presupposti normativi e deve essere motivata dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale attraverso cui viene dedotta la violazione di legge in cassazione.

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, la compensazione è una deroga al principio di soccombenza e deve essere sorretta da una motivazione esplicita che dia conto delle gravi ed eccezionali ragioni poste a base della decisione.
  • Se il giudice accoglie integralmente la domanda ma compensa le spese senza indicare le ragioni della deroga, la statuizione è viziata e va cassata.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la questione delle spese va riesaminata autonomamente, potendo incidere sia sulle spese del giudizio di merito sia su quelle di legittimità e di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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