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Sentenza

Sentenza n. 10703/2026 - Roma, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento -OMISSIS-del 30/5/2025 reso dall’Ambasciata d’Italia - Colombo e notificato il 4/7/2025, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente, con il quale veniva rifiutata la richiesta di rilascio del visto d’ingresso per l’Italia per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d’ingresso per l’Italia per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e rappresentanza consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto per studio. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso, notificato senza una procura speciale alle liti tempestiva e legalizzata nelle forme prescritte, richiamando i criteri enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Dopo avere assegnato al ricorrente un termine per controdedurre, il TAR ha riconosciuto l’errore scusabile e gli ha concesso 120 giorni per depositare una procura valida. Il ricorrente non ha adempiuto all’incombente. La procura già depositata risultava priva dei requisiti formali: non era ritualmente autenticata secondo la legge dello Stato estero e non era munita né di legalizzazione consolare italiana né, ove applicabile, di apostille.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per invalidità della procura alle liti. Ha ribadito che la procura deve essere sottoscritta dal ricorrente e autenticata secondo le norme vigenti; se rilasciata all’estero, l’autenticazione deve provenire da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, mentre il difensore italiano non può autenticarla fuori dal territorio nazionale, neppure mediante collegamento video a distanza. La procura deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja, munita di apostille. Poiché il ricorrente non ha depositato una procura valida entro il termine assegnato, il giudizio non era validamente instaurato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    La procura rilasciata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all’apostille nei casi previsti.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Richiamato quale fondamento dell’adempimento di legalizzazione consolare della procura estera.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, la legalizzazione può essere sostituita dall’apostille.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo non è validamente instaurato quando la procura alle liti non è stata conferita nelle forme previste dalla legge; la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura.
  • La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla oltre i limiti territoriali del proprio potere certificativo, neppure mediante collegamento video a distanza.
  • Per essere utilizzabile in Italia, la procura estera deve essere munita di legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, quando lo Stato estero aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, della prescritta apostille.
  • Quando il giudice riconosce l’errore scusabile e assegna un termine per il deposito di una procura valida, il mancato adempimento entro tale termine non consente la prosecuzione del giudizio e comporta la definizione in rito per inammissibilità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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