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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06001/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione per soggiorno irregolare. Deduceva di avere in Italia, sin dal 2007, un radicato contesto familiare e sociale: convivenza con genitori e fratelli, una relazione sentimentale con una cittadina comunitaria residente in Italia, una permanenza di lungo periodo, precedenti permessi di soggiorno, una pregressa richiesta di protezione speciale e anche un’attività lavorativa o comunque prospettive di lavoro. In cassazione ha articolato tre motivi, lamentando: omesso esame di fatti decisivi e difetto assoluto di motivazione sul rilievo dei legami familiari e affettivi; violazione dell’art. 13, comma 2-bis, del TUI, degli artt. 2, 29 e 117 Cost., dell’art. 8 CEDU e della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che i legami in Italia avrebbero dovuto essere considerati nella valutazione della misura espulsiva; violazione dell’art. 19, comma 1.1, TUI, per mancata considerazione della vita privata e familiare e della documentazione prodotta (residenza, stato di famiglia, precedenti titoli di soggiorno, rogito dei familiari, assunzione come apprendista e altri documenti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. La Corte ha osservato che il Giudice di pace aveva invece esaminato le circostanze dedotte, valutandole non decisive sulla base di accertamenti di fatto contrari alla tesi del ricorrente: dichiarazioni rese alla polizia circa l’ingresso in Italia nel 2020, volontà di rientrare nel Paese di origine, effettivo rientro, assenza di prova della convivenza con familiari e della relazione more uxorio, precedenti penali incompatibili con una stabile integrazione, mancanza di prova di una occupazione stabile. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2001

    indicato come rimedio oppositivo avverso il decreto di espulsione

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    base legale del decreto prefettizio di espulsione per soggiorno irregolare

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    invocato dal ricorrente per la valutazione dei legami familiari e personali ai fini dell’espulsione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    invocato per il divieto di espulsione o per la tutela della vita privata e familiare

  • artt. 2, 29 e 117 Cost.

    richiamati dal ricorrente in collegamento con la tutela della famiglia e con gli obblighi convenzionali e sovranazionali

  • art. 8 CEDU

    richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare

  • Direttiva 2008/115/CE

    richiamata in relazione alla disciplina europea del rimpatrio e dell’espulsione

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi o mancanza di motivazione, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione i fatti dedotti, ma li abbia ritenuti non provati o non decisivi all’esito di un accertamento di fatto.
  • In tema di espulsione dello straniero, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione autonoma della sussistenza dei legami familiari, sociali o lavorativi, se la decisione impugnata contiene un accertamento fattuale motivato sulla loro insussistenza o non decisività.
  • La semplice allegazione di radicamento territoriale, senza prova adeguata della convivenza familiare, della relazione affettiva stabile o di una effettiva integrazione lavorativa, non consente di superare un accertamento di fatto contrario compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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