Cassazione Penale, Sentenza n. 10752/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP che aveva negato l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Lamentato vizio di motivazione per mancata considerazione che il reato risale al 2020 e che l'associazione non è più operativa, nonché per presunta contraddizione nella valutazione circa la possibilità che la convivente, sebbene sottoposta a minore restrizione e priva di impiego, possa coadiuvare il ricorrente nelle esigenze di vita.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'art. 284, comma 3, c.p.p. e la giurisprudenza che richiede criteri di particolare rigore per autorizzazioni ad assentarsi per lavoro durante gli arresti domiciliari. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il rifiuto, richiamando la perdurante pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione dei reati, nonché la rilevata disponibilità economica del nucleo familiare risultante dalle intercettazioni, che escludeva la condizione di assoluta indigenza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Il sottoposto agli arresti domiciliari che non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o versi in stato di assoluta indigenza può essere autorizzato dal giudice ad assentarsi, per il tempo strettamente necessario, per provvedere a tali esigenze ovvero per esercitare attività lavorativa.
La norma viene interpretata in senso restrittivo: l'autorizzazione è eccezionale e richiede valutazioni di rigore sia sul requisito dell'"assoluta indigenza" sia sulla compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze cautelari e di controllo.
art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990
La richiamata fattispecie penale (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) attesta la gravità del reato e giustifica la considerazione della perdurante pericolosità sociale nel bilanciamento per la concessione dell'autorizzazione.
Massime di principio
- L'autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per motivi di lavoro è un'eccezione valutata con rigore: non costituisce un diritto del sottoposto ma una facoltà del giudice cautelare.
- La nozione di "assoluta indigenza" non richiede la totale mancanza di ogni risorsa, bensì l'incapacità di provvedere agli oneri essenziali (istruzione, cura, mantenimento) senza i proventi del lavoro richiesto.
- Il giudice deve bilanciare le esigenze personali e familiari con le esigenze cautelari; la persistenza della pericolosità sociale o il rischio di reiterazione sono ostativi rilevanti all'autorizzazione.
- Attività lavorative che comportano spostamenti difficilmente controllabili possono essere ritenute incompatibili con il regime degli arresti domiciliari e dunque negate.
- La prova di risorse economiche del nucleo familiare, anche se derivanti da attività illecite accertate, può escludere lo stato di indigenza invocato per ottenere l'autorizzazione.
- Le valutazioni di merito adeguatamente motivate dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità; la cassazione verifica principalmente la correttezza giuridica e la congruità motivazionale.
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