Cassazione Civile, Ordinanza n. 25534/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una fornitura di gas. La società opponente contestava sia la legittimità del decreto per asserita mancanza dei presupposti monitori, sia nel merito l’esistenza e quantificazione del credito. In via riconvenzionale allegava l’inadempimento della somministrante per violazione degli obblighi di conguaglio e di periodicità della fatturazione, oltre che della buona fede contrattuale, chiedendo il risarcimento di asseriti danni fiscali e contabili. La somministrante, per contro, sosteneva la fondatezza del credito e la tempestività dell’opposizione. Nel giudizio di merito la creditrice produceva una fattura e, in corso di causa, tre fotogrammi del contatore e un elenco dei consumi effettivi, documentazione contestata dall’opponente perché in copia, di dubbia provenienza e riferita a un contatore e a un identificativo diversi da quelli indicati in fattura. La Corte d’appello rigettava il gravame. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente ritenuto provato il credito sulla base di documentazione inconferente e avesse invertito l’onere della prova, senza pretendere dal somministrante la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra misurazione e addebito; 2) violazione dell’art. 1375 c.c. per avere la Corte d’appello valorizzato la documentazione della creditrice pur in presenza di letture effettuate senza contraddittorio, assenza di regolarità periodica e sostituzione unilaterale del misuratore, in contrasto con il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, rilevando che la lettura dei consumi tramite contatore costituisce una mera presunzione semplice di veridicità, superabile in caso di contestazione, e che in tal caso grava sul somministrante l’onere di provare il corretto funzionamento dello strumento; ha inoltre censurato la motivazione della Corte d’appello per non aver congruamente spiegato perché la diversità di sigla/tipologia del contatore non costituisse una seria difformità indiziaria, né perché i dati prodotti potessero bastare a dimostrare che si trattasse del medesimo misuratore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’appello di Bari e rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione per un nuovo esame, alla luce del principio per cui, in caso di contestazione dei consumi fatturati, il somministrante deve provare il regolare funzionamento del contatore e la riferibilità dei dati di lettura al misuratore e alla fornitura oggetto di causa; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla base del ricorso monitorio contestato dall’opponente quanto ai presupposti di ammissibilità.
richiamato quale norma sui documenti idonei a fondare il decreto ingiuntivo, contestati dall’opponente.
richiamato dall’opposta in appello per eccepire l’inammissibilità del gravame.
norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione, proposti per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
la Corte ribadisce che, in caso di contestazione dei consumi fatturati, l’onere di provare il corretto funzionamento del contatore grava sul somministrante.
invocato per affermare che l’esecuzione del contratto di somministrazione deve avvenire secondo buona fede, anche nella gestione delle letture e dei conguagli.
richiamato nella fase camerale di definizione del giudizio di legittimità.
norma in base alla quale è stata fissata la trattazione camerale.
Massime di principio
- La rilevazione dei consumi tramite contatore ha valore di presunzione semplice di veridicità; se il cliente contesta la correttezza dell’addebito, il somministrante deve fornire la prova del regolare funzionamento del misuratore e della riferibilità dei dati fatturati alla fornitura dedotta in giudizio.
- L’onere della prova si distribuisce secondo il criterio di vicinanza: l’utente deve specificamente contestare il malfunzionamento o l’erroneità della misurazione, mentre il gestore deve dimostrare l’affidabilità dello strumento e la correttezza dell’addebito.
- Quando i documenti prodotti dal creditore presentano incongruenze rilevanti sul contatore utilizzato, sulla sigla identificativa o sulla tipologia del misuratore, il giudice deve spiegare in modo puntuale perché tali difformità non siano idonee a scalfire la prova del credito.
- Nel rapporto di somministrazione, l’esecuzione della prestazione e la fatturazione devono rispettare il canone di buona fede; non è sufficiente valorizzare la sola bolletta se manchi una prova adeguata della corrispondenza tra consumo effettivo e importo richiesto.
- In sede di legittimità è censurabile la motivazione che, a fronte di contestazioni specifiche sulla prova del credito, si risolva in affermazioni apodittiche o non confrontate con le difformità documentali dedotte dalla parte onerata della contestazione.
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