Sentenza del 20/11/2015 n. 5018 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Appello incidentale - Termine di 60 giorni dalla notificazione del gravame - Tassatività - Sussiste - Inammissibilità dell'appello incidentale proposto successivamente - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha confermato l'inammissibilità dell'appello incidentale presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale o comunque successivamente al deposito dell'atto di controdeduzioni. L'intempestività può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, senza necessità di un'eccezione della controparte.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tempestività dell'appello incidentale nel processo tributario. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nell'atto di controdeduzioni da depositare entro sessanta giorni dalla notificazione dell'impugnazione principale. Il termine è tassativo e, una volta depositate le controdeduzioni, non è più possibile proporre validamente l'impugnazione incidentale con un atto successivo.
Norme richiamate
Art. 54, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello incidentale può essere proposto, a pena d'inammissibilità, nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale.
La norma impone un termine perentorio e una specifica modalità di proposizione dell'appello incidentale: esso deve essere inserito nell'atto di controdeduzioni depositato entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale. La violazione comporta l'inammissibilità.
La disposizione è richiamata come regola generale analoga: l'impugnazione incidentale deve essere proposta tempestivamente nell'atto di risposta e non può essere introdotta successivamente al suo deposito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale per proporre l'appello incidentale è perentorio e non meramente ordinatorio.
- L'appello incidentale deve essere formulato nell'atto di controdeduzioni; un atto separato o successivo al deposito delle controdeduzioni è normalmente inammissibile.
- La tempestività va verificata calcolando il termine dalla data di perfezionamento della notificazione dell'impugnazione principale.
- L'inammissibilità per tardività può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque fase e grado del processo.
- Chi intende contestare ulteriori capi della decisione deve predisporre l'appello incidentale tempestivamente, senza fare affidamento sulla possibilità di integrarlo in un momento successivo.
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