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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10702/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato punito dagli artt. 61 n. 2 e 424, comma 3, c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, con cui si contestavano esclusivamente la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la sanzione fosse eccessiva e che vi fossero elementi per una mitigazione del trattamento punitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo congruo e logico sulla gravità della condotta e sull'assenza di elementi positivi idonei a giustificare una riduzione della pena o la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante contestata in concorso con il reato base.

  • art. 424, comma 3 c.p.

    Indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la Corte si riferisce al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la relativa valutazione discrezionale e incensurabile se congruamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La censura in cassazione che investe esclusivamente la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali e il giudizio sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in legittimità se la motivazione è congrua e логica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi meritevoli di mitigazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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