Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandataria)
La controversia
Una società mandataria di numerosi farmacisti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una ASL per circa quattro milioni di euro, a titolo di rimborsi dovuti per farmaci somministrati agli assistiti e per i relativi interessi di mora. La ASL oppose il decreto sostenendo di avere già pagato il capitale e di non dover corrispondere gli interessi nella misura speciale prevista dal d.lgs. 231/2002. Il tribunale revocò il decreto e riconobbe solo gli interessi nella misura legale, compensando in parte le spese. In appello la società censurò, da un lato, l’inammissibilità del motivo relativo all’imputazione dei pagamenti parziali ex art. 1194 c.c., e dall’altro la mancata determinazione del credito residuo secondo il criterio legale di imputazione prima agli interessi e poi al capitale. La Corte d’appello rigettò il gravame ritenendo rinunciati gli interessi ex d.lgs. 231/2002 e generico il motivo sull’imputazione dei pagamenti, per mancata indicazione della data di mora, della prova di ricezione e del capitale residuo. In Cassazione la ricorrente denunciò: 1) violazione delle regole del servizio postale di cui all’art. 33 del d.m. 9 aprile 2001, perché la Corte territoriale aveva escluso la prova della costituzione in mora solo per mancanza della sottoscrizione del destinatario senza verificare se si trattasse di invii multipli con attestazione dell’addetto postale sufficiente; 2) violazione dell’art. 1194 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere allegato la data di messa in mora e i pagamenti in acconto e che non poteva indicare il capitale residuo sin dall’origine perché i pagamenti erano intervenuti in corso di causa. I restanti motivi riguardavano le spese di lite.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha ritenuto fondato il primo, affermando che, in presenza di invii multipli, la prova della consegna dell’atto recettizio può risultare dalla sottoscrizione dell’ufficiale postale secondo la disciplina del servizio postale universale, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se ricorresse tale ipotesi invece di fermarsi alla mancanza della firma del destinatario. Ha accolto anche il secondo motivo, qualificandolo in parte come error in procedendo: la ricorrente aveva effettivamente allegato in appello la data di costituzione in mora e quella dei pagamenti; inoltre, in una domanda di condanna a somma di denaro da determinarsi mediante conteggi, il creditore non ha l’onere di indicare subito la cifra esatta, essendo sufficiente indicare i criteri di calcolo. È stato quindi ritenuto errato dichiarare inammissibile il gravame per difetto di allegazione e prova del capitale residuo, poiché il calcolo spettava al giudice di merito. I motivi residui sulle spese sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 33 d.m. 9 aprile 2001
"Condizioni generali per l’espletamento dei servizi postali"
Nel caso di invii multipli e quando la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento sia eccessivamente onerosa, la prova della consegna può essere fornita dall’attestazione dell’addetto al recapito/ufficiale postale, senza necessità della firma del destinatario su ogni singolo avviso.
Nell’imputazione dei pagamenti parziali il criterio legale impone che il pagamento si imputi prima agli interessi e poi al capitale; ai fini dell’ammissibilità della censura in appello non è richiesto che il creditore indichi immediatamente la cifra esatta residua, se la somma deve essere determinata mediante conteggi.
La censura contro una statuizione di inammissibilità va dedotta come error in procedendo; il vizio di omesso esame del fatto non è configurabile quando il giudice di merito non esamina il merito della domanda ma la dichiara inammissibile.
Richiamato per la misura legale degli interessi riconosciuti in primo grado.
Gli interessi di mora nella misura speciale non sono dovuti se vi sia stata rinuncia del creditore; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto tale rinuncia.
Massime di principio
- Nelle notifiche o comunicazioni eseguite tramite servizio postale, la prova della ricezione di un atto recettizio non richiede necessariamente la sottoscrizione del destinatario quando la disciplina postale consente, in caso di invii multipli, l’attestazione dell’addetto al recapito quale prova sufficiente della consegna.
- In tema di imputazione dei pagamenti parziali ex art. 1194 c.c., se il pagamento intervenuto in corso di causa impone un calcolo del residuo, il creditore non deve indicare sin dall’introduzione della causa l’esatta somma finale richiesta, essendo sufficiente l’allegazione dei fatti costitutivi e dei criteri di calcolo.
- Quando una sentenza dichiara inammissibile un motivo di gravame, la censura in Cassazione non può essere formulata come omesso esame di un fatto decisivo, ma deve investire il vizio processuale o l’errore di diritto che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità.
- Il giudice di merito non può rigettare come generica una censura che richieda un mero ricalcolo del credito sulla base di dati non contestati, se proprio quel calcolo rientra nei suoi poteri/doveri decisori.
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