Cassazione Civile, Ordinanza n. 34741/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
Un comune aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società incaricata della riscossione di entrate comunali per una somma pari al residuo non riversato, risultante da somme riscosse a titolo di ICI, TARSU e sanzioni amministrative. Il tribunale aveva ammesso il credito, ma solo in via chirografaria, ritenendo che il privilegio di cui all’art. 2752 c.c. riguardasse il rapporto tributario tra ente impositore e contribuente, non quello contrattuale tra ente e concessionario. Il comune ha impugnato il decreto con unico motivo, denunciando violazione/falsa applicazione dell’art. 2752, comma 4, c.c., sostenendo che il privilegio si applica anche al credito verso il concessionario insolvente e che le somme già riscosse conservano natura fiscale fino al riversamento all’ente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la qualificazione chirografaria del credito, affermando che il privilegio tributario ex art. 2752 c.c. permane anche quando il credito dell’ente pubblico sia fatto valere nel fallimento del concessionario della riscossione, poiché le somme incassate restano ancorate alla loro finalità pubblicistica e non mutano natura per il solo fatto di essere transitate nella disponibilità del concessionario.
Norme richiamate
il privilegio per i tributi locali si applica anche al credito dell’ente impositore verso il concessionario della riscossione insolvente; il credito mantiene natura fiscale sino al riversamento e resta assistito dal privilegio anche se le somme sono già state incassate dai contribuenti e trattenute dal concessionario.
il procedimento di riscossione si considera concluso solo con il versamento delle somme in tesoreria da parte del concessionario.
viene menzionato per escludere che la mancata individuazione/separazione delle somme consenta in via generale una rivendica o restituzione, senza però incidere sull’ammissibilità del credito al passivo con privilegio.
Massime di principio
- Il privilegio tributario che assiste i crediti per entrate locali non si esaurisce nel rapporto tra ente impositore e contribuente, ma si estende anche al credito dell’ente verso il concessionario della riscossione che non abbia riversato le somme incassate.
- Le somme riscosse dal concessionario per conto dell’ente pubblico conservano la loro natura di entrata fiscale fino al completo riversamento, perché la causa pubblicistica del credito non si perde per il solo transito nella sfera patrimoniale del concessionario.
- Nel fallimento del concessionario della riscossione, il credito dell’ente impositore per somme già riscosse ma non riversate va ammesso al passivo con il privilegio previsto per i tributi, non potendo essere degradato a chirografo solo perché il rapporto con il concessionario ha natura concessoria e non tributaria.
- Ai fini della collocazione del credito, ciò che rileva è la causa giustificatrice del privilegio e la funzione pubblicistica della riscossione, non la diversa veste soggettiva del rapporto interno tra ente e concessionario.
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