Cassazione Penale, Ordinanza n. 21766/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi non rispettavano il requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p. e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a un fatto qualificato come riciclaggio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'estraneità dell'imputato al reato presupposto e, di conseguenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano generiche e non specifiche, perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la specificità va valutata anche in senso estrinseco, ossia come effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Citato indirettamente solo per la qualificazione giuridica del fatto? No, nel testo si menziona il delitto di riciclaggio; la norma specificamente riferibile al reato presupposto non è indicata. La decisione non contiene ulteriori riferimenti normativi sostanziali sul reato contestato.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere dotato di specificità: non basta una censura assertiva o meramente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello.
- La mancanza di specificità può derivare anche dalla sola apparenza del motivo, quando esso non si confronta con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto, quando dipende dalla dedotta estraneità dell'imputato al reato presupposto, deve essere supportata da critiche puntuali alla motivazione e non da affermazioni generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →