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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21766/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi non rispettavano il requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p. e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a un fatto qualificato come riciclaggio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'estraneità dell'imputato al reato presupposto e, di conseguenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano generiche e non specifiche, perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la specificità va valutata anche in senso estrinseco, ossia come effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 640-ter c.p.

    Citato indirettamente solo per la qualificazione giuridica del fatto? No, nel testo si menziona il delitto di riciclaggio; la norma specificamente riferibile al reato presupposto non è indicata. La decisione non contiene ulteriori riferimenti normativi sostanziali sul reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere dotato di specificità: non basta una censura assertiva o meramente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello.
  • La mancanza di specificità può derivare anche dalla sola apparenza del motivo, quando esso non si confronta con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto, quando dipende dalla dedotta estraneità dell'imputato al reato presupposto, deve essere supportata da critiche puntuali alla motivazione e non da affermazioni generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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