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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01196/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il difensore, in proprio, ha impugnato la decisione del Tribunale che, pur avendo accolto l’opposizione al decreto di pagamento e riconosciuto dovuto il compenso per l’attività svolta nel procedimento penale a favore di imputato irreperibile ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva compensato le spese del giudizio di opposizione. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che, una volta riconosciuta la soccombenza integrale del Ministero, non vi era base legittima per compensare le spese di lite; la contumacia del Ministero non costituiva infatti giustificazione valida per derogare al principio di soccombenza. Il Ministero si è costituito solo ai fini dell’eventuale discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di opposizione, affermando che la compensazione operata dal Tribunale era priva di valida giustificazione ex art. 92 c.p.c. perché la contumacia della parte pubblica non è, di per sé, ragione idonea a derogare alla regola della soccombenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidandole in euro 1.300 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte integralmente soccombente deve rifondere le spese del giudizio, salvo diversa previsione normativa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è possibile solo in presenza di una valida giustificazione; la mera contumacia della controparte non integra, da sola, ragione sufficiente per compensare.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come norma di cui si lamenta la violazione, ma la Corte decide la controversia sulla statuizione delle spese valorizzando soprattutto gli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato agisce con autonoma legittimazione per la tutela del proprio diritto patrimoniale ai compensi.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    L’opposizione al decreto di pagamento dei compensi è proposta dal difensore quale titolare autonomo del diritto alla liquidazione.

  • art. 15 D.L. 150/2011

    È la norma procedurale richiamata per il giudizio di opposizione in materia di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione al decreto di pagamento dei compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, la regolazione delle spese segue gli artt. 91 e 92 c.p.c., sicché la parte integralmente soccombente deve essere condannata alla rifusione, salvo che sussista una valida e specifica ragione di compensazione.
  • La contumacia della parte pubblica non costituisce, di per sé, motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e decidere nel merito sul relativo regolamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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