Cassazione Penale, Sentenza n. 25394/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale da parte della Cassazione, aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per bancarotta impropria da reato societario (art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall.), per aver omesso sistematicamente versamenti tributari e contributivi e falsificato i bilanci omettendo di esporre i debiti reali, aggravando il dissesto della cooperativa EMA a r.l. Il ricorrente deduceva profili di vizio di motivazione e di fatto, contestava l'attribuibilità delle falsificazioni a lui, il nesso causale col dissesto, il dolo, la nullità della contestazione per riferimenti temporali errati, la duplicazione di condanne (ne bis in idem), la prescrizione, l'applicazione di aggravanti e la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (contestazioni di fatto e merito), ha ritenuto infondati gli altri motivi e ha confermato la decisione del giudice del rinvio che aveva accertato la paternità delle omissioni fiscali e contributive e delle falsificazioni di bilancio, il nesso causale tra tali condotte e il dissesto e la riconducibilità del dolo richiesto (secondo il testo dell'art. 2621 cod. civ. vigente all'epoca dei fatti). Ha escluso la nullità per refuso temporale, ha negato il bis in idem processuale perché i fatti contestati al capo 4) sono determinati anche da condotte materiali ulteriori e autonome rispetto al capo 3), ha ritenuto non maturata la prescrizione per effetto di atti interruttivi (tra cui la sentenza di primo grado) e ha confermato la valutazione delle aggravanti e della pena (compresa la “continuazione fallimentare”). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223, legge fallimentare (bancarotta impropria da reato societario e da operazioni dolose)
La Corte ha considerato la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario (n.1) come normativa speciale rispetto alla fattispecie da operazioni dolose (n.2); nel caso concreto le falsificazioni di bilancio costituiscono condotta autonoma e aggravante rispetto alle omissioni fiscali e contributive e concorrono causalmente al dissesto.
art. 216, primo comma, n. 2) e art. 223, primo comma, legge fallimentare
Richiamate nel capo di imputazione originario per le ipotesi di bancarotta documentale e impropria; la decisione ha confermato l'assorbimento/riconduzione delle condotte nell'ambito delle singole fattispecie contestate e la paternità delle omissioni documentali e delle falsificazioni.
art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), testo anteriore alla legge 27 maggio 2015, n. 69
«con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»
La Corte ha applicato ratione temporis il testo previgente della norma: per integrare il reato societario era necessario il duplice dolo specifico (intento di ingannare e fine di conseguire un profitto ingiusto). Ha ritenuto sussistenti entrambi gli elementi nel comportamento del redattore dei bilanci.
art. 219, legge fallimentare (circostanze aggravanti legate al danno patrimoniale e continuazione)
L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità, accertata con giudicato per il capo 3, è stata tenuta in considerazione; l'aumento applicato per pluralità di delitti di bancarotta è stato ritenuto legittimo come applicazione della 'continuazione fallimentare' e proporzionato.
art. 160 e 161 cod. pen. (effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione)
La sentenza di primo grado e altri atti processuali intervenuti dopo la contestazione suppletiva hanno interrotto la prescrizione, prolungando il termine e impedendo che il reato fosse ormai estinto.
art. 627, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti delle questioni riassorbite dalla precedente pronuncia rescindente; la Corte ha ritenuto non decisiva la eccepita nullità formale già emendata in primo grado.
La doglianza relativa a profili processuali collegati al giudicato è stata disattesa: non sussiste impedimento processuale al nuovo giudizio in relazione ai fatti contestati al capo 4) quando questi sono storico-naturalisticamente diversi.
art. 611 e art. 616 cod. proc. pen.
Riferiti rispettivamente alla trattazione scritta del giudizio e alla condanna alle spese processuali: il processo si è svolto a trattazione scritta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La distinzione tra ne bis in idem sostanziale e ne bis in idem processuale è determinante: non basta la connotazione normativa sovrapponibile; occorre la corrispondenza storico-naturalistica completa (condotta, evento, nesso) perché operi il divieto di ri-procedibilità.
- Le falsificazioni di bilancio che si aggiungono a omissioni fiscali/contributive possono costituire condotte autonome e concorrenti nella produzione del dissesto e quindi fondare una distinta imputazione di bancarotta impropria da reato societario, se abbiano efficacia causale propria.
- Per i reati commessi prima di modifiche legislative, si applica il testo della norma vigente all'epoca (principio di irretroattività della legge più sfavorevole); dunque la configurazione del dolo va valutata secondo il previgente art. 2621 c.c. se i fatti sono anteriori alla riforma.
- La prescrizione può essere prolungata da atti interruttivi anche successivi alla contestazione suppletiva; la pronuncia di condanna in primo grado è elemento interruttivo rilevante ai fini del computo della prescrizione.
- In sede di determinazione della pena il giudice può tener conto più volte di elementi polivalenti (es. gravità del danno, capacità a delinquere) sotto profili differenti senza violare il principio del ne bis in idem, purché la commisurazione complessiva risulti proporzionata.
- Il principio di detrazione (evitare sommatoria sanzionatoria ingiustificata) deve essere rispettato: in caso di più condanne occorre valutare il carico sanzionatorio complessivo e giustificare eventuali aumenti.
- Le censure che consistono nella mera rivisitazione del compendio probatorio sono inammissibili in Cassazione: il sindacato di legittimità si limita a verificare la logicità e la congruenza della motivazione del giudice del merito, non la riscontrabilità diretta delle prove.
- Errori materiali o refusi nella rubrica dell'imputazione (es. indicazione inesatta degli anni) possono essere emendati se il significato della contestazione è rimasto chiaro e la possibilità di difesa non è stata compromessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25143/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25144/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25145/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25147/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25149/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →