Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini stipendiali per personale scolastico assunto a tempo determinato. La Corte d'appello aveva riconosciuto ai docenti il diritto al medesimo trattamento dei dipendenti a tempo indeterminato, ma solo per i periodi di lavoro a termine svolti a decorrere dal 10 luglio 2001, con conseguente condanna del Ministero alle differenze retributive. I ricorrenti hanno impugnato tale limitazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che il riconoscimento pieno dei servizi preruolo successivi al 2001 non impedisce di riconoscere, sia pure nei limiti previsti dalla norma interna, anche i servizi preruolo anteriori al 2001. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, richiamando inoltre il principio secondo cui può qualificare giuridicamente i fatti in modo diverso dalla prospettazione del ricorrente, nei limiti dei fatti accertati e senza introdurre nuove questioni di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda applicando il principio secondo cui, per effetto della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, il datore di lavoro pubblico deve riconoscere ai fini della progressione stipendiale l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella stessa misura prevista per il personale a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive di disparità, e ciò anche per rapporti anteriori al 10 luglio 2001 quanto agli effetti futuri. È stato demandato al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
la norma interna sul riconoscimento del servizio pre-ruolo è evocata dai ricorrenti come base del diritto anche per i periodi anteriori al 10 luglio 2001
consente alla Corte di cassazione di decidere la questione in base a una diversa ragione giuridica, purché sui fatti già accertati e senza alterare domanda o eccezioni in senso stretto
clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella stessa misura del lavoratore a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive
direttiva 1999/70/CE
è richiamata come fonte che recepisce l'Accordo quadro e ne fonda la diretta applicazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la Corte può accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella espressamente dedotta, purché la soluzione resti ancorata ai fatti accertati nei gradi di merito e non comporti modifica della domanda o introduzione di eccezioni in senso stretto.
- In materia di lavoro pubblico a termine, la clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE impone la parità di trattamento in materia di progressione stipendiale tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, salvo la presenza di ragioni oggettive di differenziazione.
- Il principio di non discriminazione nella valorizzazione dell'anzianità di servizio si estende anche agli effetti futuri di rapporti a termine anteriori al 10 luglio 2001, in mancanza di una espressa deroga normativa.
- Quando il giudice di merito limita illegittimamente il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo per il personale scolastico, la sentenza va cassata con rinvio affinché sia applicato il corretto criterio di computo entro i limiti della domanda proposta.
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