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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18395/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in appello e in cassazione, della condanna per associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e per vari reati fine (tra cui truffe e falsi), sostenendo: per Varisto che la prova della sua qualità di amministratore di fatto della "Paradiso del veicolo s.r.l." è inesistente e che la Corte si è basata su elementi non pertinenti o inutilizzabili (dichiarazioni, presunti rimborsi) e che alcune querele delle parti civili sarebbero viziate per pluralità di difensori; per Coan che manca la prova dell'elemento soggettivo dell'associazione e che egli sarebbe stato solo una "testa di legno", con firme falsificate da altri. Entrambi lamentano genericità, contraddittorietà o illogicità della motivazione della Corte di appello e chiedono l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per eccessiva genericità e per tentativo di riesame del merito: i primi due motivi di Varisto sono ritenuti richieste di rivalutazione fattuale e privi del necessario dettaglio (in particolare non è stato mostrato l'effetto che l'esclusione di singoli elementi probatori avrebbe sulla cosiddetta "prova di resistenza"); anche il terzo motivo è generico per mancanza di indicazione dei capi contestati. Il ricorso di Coan è ritenuto ugualmente generico e volto al riesame del merito. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ITAS e Groupama (liquidate in complessivi euro 3.500 ciascuno oltre accessori). Decisione resa il 25/02/2022.

Norme richiamate

  • Codice penale

    La Corte ha ritenuto l'associazione a delinquere provata sulla base di molteplici elementi di fatto oltre la qualità di amministratore di fatto; la mancanza di prova di un singolo elemento qualificante non è determinante se sussistono altri elementi idonei a sostenere la responsabilità.

  • Codice di procedura penale

    artt. 192, 533, 535, 546, 605

    Citate dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte di Cassazione ha valutato che i motivi richiamati erano generici e non hanno fornito la necessaria specificazione per farli ammissibili.

  • Codice di procedura penale

    Riferito dall'appellante per contestare l'utilizzabilità di determinate dichiarazioni; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non ha esaminato nel merito la presunta inutilizzabilità, richiedendo invece la dimostrazione dell'incidenza dell'esclusione della prova sul convincimento finale.

  • Codice di procedura penale

    Richiamati nel ricorso di Varisto relativo alla validità delle querele e della rappresentanza, ma il motivo è stato dichiarato generico per mancata indicazione dei capi specifici interessati.

  • Disposizioni attuative del codice di procedura penale

    artt. 24 e 39 disp. att. c.p.p.

    Richiamate dal ricorrente in relazione alla difesa delle parti offese; la Corte non ha ritenuto i rilievi sufficientemente specifici per l'ammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura penale

    Citato in relazione al numero di difensori che la persona offesa può nominare; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente provata.

  • Codice di procedura penale

    Norma sul pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria di euro 3.000 per ciascun ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura penale

    Usata per giustificare la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili soccombenti.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se generico: è necessario indicare con precisione i capi di sentenza impugnati e articolare criticamente le ragioni di diritto e di fatto.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di singole prove, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza che l'esclusione di tali elementi avrebbe sul "convincimento resistente" (prova di resistenza); altrimenti la censura è aspecifica e inammissibile.
  • La Cassazione non svolge un nuovo esame del merito contestando la valutazione probatoria dei giudici di merito se le censure non sono formulate con argomentazione adeguata e puntuale.
  • La mancanza di prova di una specifica qualifica (es. amministratore di fatto) potrebbe non essere decisiva se la condanna è sorretta da altri elementi probatori multipli e concordanti.
  • Contestazioni formali sulle procure o sulla rappresentanza delle parti civili richiedono dimostrazione precisa del vizio e della relativa conseguenza processuale; mere affermazioni generiche non sono idonee.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta frequentemente condanna alle spese e talvolta sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.

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