Cassazione Penale, Sentenza n. 18395/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello e in cassazione, della condanna per associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e per vari reati fine (tra cui truffe e falsi), sostenendo: per Varisto che la prova della sua qualità di amministratore di fatto della "Paradiso del veicolo s.r.l." è inesistente e che la Corte si è basata su elementi non pertinenti o inutilizzabili (dichiarazioni, presunti rimborsi) e che alcune querele delle parti civili sarebbero viziate per pluralità di difensori; per Coan che manca la prova dell'elemento soggettivo dell'associazione e che egli sarebbe stato solo una "testa di legno", con firme falsificate da altri. Entrambi lamentano genericità, contraddittorietà o illogicità della motivazione della Corte di appello e chiedono l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per eccessiva genericità e per tentativo di riesame del merito: i primi due motivi di Varisto sono ritenuti richieste di rivalutazione fattuale e privi del necessario dettaglio (in particolare non è stato mostrato l'effetto che l'esclusione di singoli elementi probatori avrebbe sulla cosiddetta "prova di resistenza"); anche il terzo motivo è generico per mancanza di indicazione dei capi contestati. Il ricorso di Coan è ritenuto ugualmente generico e volto al riesame del merito. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ITAS e Groupama (liquidate in complessivi euro 3.500 ciascuno oltre accessori). Decisione resa il 25/02/2022.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto l'associazione a delinquere provata sulla base di molteplici elementi di fatto oltre la qualità di amministratore di fatto; la mancanza di prova di un singolo elemento qualificante non è determinante se sussistono altri elementi idonei a sostenere la responsabilità.
artt. 192, 533, 535, 546, 605
Citate dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte di Cassazione ha valutato che i motivi richiamati erano generici e non hanno fornito la necessaria specificazione per farli ammissibili.
Riferito dall'appellante per contestare l'utilizzabilità di determinate dichiarazioni; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non ha esaminato nel merito la presunta inutilizzabilità, richiedendo invece la dimostrazione dell'incidenza dell'esclusione della prova sul convincimento finale.
Richiamati nel ricorso di Varisto relativo alla validità delle querele e della rappresentanza, ma il motivo è stato dichiarato generico per mancata indicazione dei capi specifici interessati.
Disposizioni attuative del codice di procedura penale
artt. 24 e 39 disp. att. c.p.p.
Richiamate dal ricorrente in relazione alla difesa delle parti offese; la Corte non ha ritenuto i rilievi sufficientemente specifici per l'ammissibilità del ricorso.
Citato in relazione al numero di difensori che la persona offesa può nominare; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente provata.
Norma sul pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria di euro 3.000 per ciascun ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Usata per giustificare la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili soccombenti.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se generico: è necessario indicare con precisione i capi di sentenza impugnati e articolare criticamente le ragioni di diritto e di fatto.
- Quando si contesta l'utilizzabilità di singole prove, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza che l'esclusione di tali elementi avrebbe sul "convincimento resistente" (prova di resistenza); altrimenti la censura è aspecifica e inammissibile.
- La Cassazione non svolge un nuovo esame del merito contestando la valutazione probatoria dei giudici di merito se le censure non sono formulate con argomentazione adeguata e puntuale.
- La mancanza di prova di una specifica qualifica (es. amministratore di fatto) potrebbe non essere decisiva se la condanna è sorretta da altri elementi probatori multipli e concordanti.
- Contestazioni formali sulle procure o sulla rappresentanza delle parti civili richiedono dimostrazione precisa del vizio e della relativa conseguenza processuale; mere affermazioni generiche non sono idonee.
- L'inammissibilità del ricorso comporta frequentemente condanna alle spese e talvolta sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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