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Sentenza

Sentenza del 05/04/2019 n. 3083 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava un avviso di intimazione di pagamento relativo a ICI per l'anno d'imposta 2003. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando la mancata prova della notifica dell'intimazione e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, ma aveva compensato le spese processuali. I. G. ha proposto appello limitatamente alla compensazione delle spese, sostenendo che, essendo risultato totalmente vittorioso, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di soccombenza e che non erano stati indicati specifici motivi idonei a giustificare la compensazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha accolto l'appello. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese perché la sentenza di primo grado non indicava ragioni specifiche e motivate, ulteriori rispetto alla soccombenza dell'Amministrazione, tali da giustificare tale deroga. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 500 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Prevede il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di spese processuali, rendendo applicabile al processo tributario la disciplina dell'art. 92 c.p.c.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 263 del 2005

    "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione"

    La compensazione totale o parziale delle spese non può essere disposta in modo generico: il giudice deve indicare espressamente motivi concreti e specifici che giustifichino la deroga al principio della soccombenza.

  • Art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263

    Ha modificato la disciplina della compensazione delle spese, imponendo, per i procedimenti soggetti alla nuova disciplina, l'indicazione esplicita in motivazione degli altri giusti motivi.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 20598 del 30 luglio 2008

    Ha chiarito i requisiti motivazionali della compensazione delle spese, distinguendo il regime anteriore alla riforma del 2005 e riconoscendo la necessità di un adeguato supporto motivazionale.

  • Ordinanza Cassazione n. 2206 del 25 gennaio 2019

    Ha ribadito che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, la compensazione delle spese richiede l'indicazione esplicita di altri giusti motivi, non ricavabili implicitamente dal complesso della sentenza.

  • Ordinanza Cassazione n. 22793 del 9 novembre 2015

    Conferma che la compensazione delle spese, in assenza di motivazione specifica, è censurabile e non può fondarsi su formule generiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte integralmente vittoriosa ha normalmente diritto alla condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese.
  • La compensazione delle spese costituisce un'eccezione al principio di soccombenza e deve essere sorretta da motivi concreti, specifici ed espressamente indicati nella sentenza.
  • Non è sufficiente affermare genericamente che sussistono "giusti motivi"; il giudice deve spiegare quali circostanze di fatto o di diritto rendano equa la compensazione.
  • La complessità della controversia, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, difficoltà oggettive di accertamento o condotte processuali particolari possono giustificare la compensazione, ma devono risultare chiaramente dalla motivazione.
  • Se il giudice accoglie integralmente il ricorso per ragioni imputabili all'Amministrazione, come la prescrizione del credito o la mancata prova della notifica, l'assenza di specifiche circostanze eccezionali rende normalmente dovuta la condanna dell'ente alle spese.

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