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Sentenza

Sentenza del 05/04/2019 n. 283 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Società a ristretta base sociale: non opera la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in assenza di elementi in tal senso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF fondato sulla presunta distribuzione, ai soci, di maggiori utili extracontabili attribuiti alla società per l'anno d'imposta 2011. L'Agenzia aveva contestato alla società un maggior reddito di 421.882 euro, di cui 375.582 euro derivanti dal disconoscimento di costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Il socio ha sostenuto che le operazioni erano reali, come riconosciuto anche in sede penale, e che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'effettiva percezione o distribuzione di utili, né svolto verifiche sui conti correnti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento notificato al socio. In primo luogo, è venuto meno l'accertamento nei confronti della società, annullato dalla stessa Commissione sulla base della sentenza penale di assoluzione e della documentazione prodotta, ritenendo effettivamente svolte le operazioni contestate e realmente effettuati i relativi pagamenti. Di conseguenza, è venuto meno anche il presupposto dell'accertamento nei confronti del socio. Inoltre, la Commissione ha affermato che, per una società di capitali a ristretta base sociale, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili non può essere presunta automaticamente: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino l'effettiva distribuzione. Nel caso concreto tali elementi mancavano e, comunque, il disconoscimento di costi non dimostrava l'esistenza di maggiori utili effettivamente incassati. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 52 del D.Lgs. 546/1992

    sospensione della sentenza impugnata e dell'atto

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per chiedere la sospensione dell'efficacia della sentenza e dell'atto impugnato durante il giudizio di appello; la decisione finale si è concentrata sull'annullamento dell'accertamento.

  • Articolo 5 del D.P.R. 597/1973

    imputazione pro quota ai soci del reddito delle società di persone

    La Commissione lo richiama come precedente fondamento normativo dell'automatica attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alle società di persone.

  • Articolo 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    imputazione del reddito delle società di persone ai soci

    La norma stabilisce il principio di imputazione per trasparenza proprio delle società di persone, ma non fornisce un analogo supporto normativo per la tassazione automatica dei soci di società di capitali.

  • Articolo 2729 del codice civile

    presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti

    In assenza di una specifica previsione normativa, l'eventuale presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di una società di capitali deve fondarsi su elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, la sola esistenza di un maggior reddito extracontabile accertato in capo alla società non comporta automaticamente la tassazione dello stesso reddito in capo ai soci.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, oltre all'effettiva esistenza del maggior reddito societario, anche la sua effettiva distribuzione ai soci mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • Il principio di imputazione automatica pro quota previsto per le società di persone non si applica automaticamente alle società di capitali, per le quali manca un'identica base normativa.
  • Il disconoscimento di costi, da solo, non prova necessariamente l'esistenza di utili extracontabili effettivamente incassati o distribuiti, soprattutto se non risultano movimentazioni finanziarie o altri elementi compatibili con la distribuzione.
  • Se viene annullato l'accertamento principale nei confronti della società, per carenza del presupposto impositivo o perché le operazioni contestate risultano effettive, può venir meno anche l'accertamento derivato nei confronti del socio.
  • Una sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario, ma può assumere rilevanza probatoria quando riguarda gli stessi fatti e si fonda su un'istruttoria documentale e testimoniale approfondita.

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