Sentenza del 05/04/2019 n. 713 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Credito IVA - cessazione di attività - rimborso - esposizione in dichiarazione - è sufficiente - termine di decadenza decennale - è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il riconoscimento e il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, contestando la pretesa dell'Amministrazione finanziaria secondo cui sarebbe stato necessario presentare anche il modello VR e rispettare il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, in caso di cessazione dell'attività, la volontà di ottenere il rimborso può essere validamente manifestata mediante l'esposizione del credito nella dichiarazione IVA annuale, senza necessità di presentare il modello VR. Il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale; il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 opera soltanto in via sussidiaria, quando manchi una specifica disciplina del rimborso. Ne consegue il riconoscimento della pretesa del contribuente.
Norme richiamate
Art. 30 del d.P.R. n. 633/1972
La manifestazione della volontà di chiedere il rimborso del credito IVA può risultare dall'esposizione del credito nella dichiarazione annuale, in particolare nel caso di cessazione dell'attività.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso ha carattere sussidiario e non prevale sulla disciplina specifica applicabile al rimborso IVA.
Art. 2946 del codice civile
In assenza di uno specifico termine di decadenza applicabile, il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Massime di principio
- Per il rimborso IVA conseguente alla cessazione dell'attività, l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale può essere sufficiente a manifestare la volontà del contribuente, senza che il modello VR costituisca necessariamente un requisito sostanziale.
- Quando una disciplina speciale regola il rimborso tributario, il termine previsto da tale disciplina prevale sul termine biennale generale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
- In mancanza di una specifica decadenza, la richiesta di rimborso può essere esercitata entro il termine ordinario decennale di prescrizione, fermo restando l'onere di dimostrare l'esistenza, l'ammontare e la spettanza del credito.
- La mera esposizione del credito in dichiarazione non elimina eventuali controlli dell'Amministrazione, che può verificare la correttezza dei dati e la sussistenza dei presupposti sostanziali del rimborso.
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